I.V.A. – Percentuali di compensazione in agricoltura
Le nuove percentuali si applicano alle cessioni dei seguenti beni:
latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentato o acidificato = percentuale di compensazione 10%;





