L’Interpretazione giurisprudenziale
Confindustria, in tema di transazioni, comunica che si sta consolidando l’interpretazione giurisprudenziale, peraltro molto opinabile, in base alla quale per “transazione in sede sindacale” si deve intendere non solo la conciliazione avvenuta con l’assistenza attiva del sindacalista di fiducia del lavoratore ma anche una transazione avvenuta in una sede “fisica”, in un “luogo” che garantisca “la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti”.
Posizione di Confindustria
Nel caso trattato dall’ultima sentenza della Cassazione, comunque, la transazione era avvenuta presso la sede aziendale.
Allo stato attuale, non sembra essere messa in dubbio la validità delle conciliazioni/transazioni avvenute presso le sedi di Confindustria che, sono e restano delle “sedi sindacali” previste dall’art 412 ter c.p.c.
Confindustria consiglia alle aziende di sottoscrivere le transazioni presso le sedi di territoriali di Confindustria, evitando il più possibile di far sottoscrivere transazioni presso le sedi aziendali.
Indicazioni
Confindustria suggerisce due formule che si riportano di seguito da inserire nel testo dell’accordo di conciliazione :
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