Tramite un proprio comunicato, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, annuncia che dalla giornata odierna sulla piattaforma del GSE verrà attivata la funzionalità per presentare le comunicazioni di conferma dell’investimento previste dalla disciplina del nuovo iperammortamento.
Le imprese che hanno ricevuto esito positivo della comunicazione preventiva potranno accedere tramite l’Area Clienti del sito del GSE e procedere alla compilazione e all’invio della comunicazione di conferma, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla ricezione dell’esito positivo della comunicazione preventiva da parte del GSE.
La comunicazione dovrà contenere:
- l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato;
- gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili all’agevolazione.
La comunicazione di conferma non potrà riguardare investimenti relativi a beni diversi, né importi superiori, rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.
Il modello della comunicazione di conferma, le istruzioni operative e la Guida piattaforma NPTR5 aggiornata saranno a breve disponibili sul portale del GSE al seguente LINK.
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11 giugno 2026
Iperammortamento 2026: al via la procedura di accesso
Prende avvio la procedura per accedere all’iperammortamento 2026. Con la pubblicazione del decreto direttoriale che disciplina l’apertura della piattaforma del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), le imprese potranno trasmettere le comunicazioni preventive, primo passaggio necessario per l’ottenimento dell’agevolazione.
L’intervento arriva a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dell’atteso decreto attuativo.
Introduzione
Con la Legge di Bilancio 2026, ai crediti d’imposta 4.0 e 5.0 è subentrato l’iperammortamento, ossia una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione digitale e sostenibile delle imprese. L’agevolazione, che si traduce nella determinazione di maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing, con rilevanza ai fini IRPEF/IRES, è riconosciuta per gli investimenti effettuati dalle imprese nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
Il decreto attuativo firmato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei primi giorni di maggio 2026 e bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato il 18 maggio, è stato registrato alla Corte dei Conti.
Questo ha consentito al MIMIT di adottare il Decreto direttoriale 10 giugno 2026 che stabilisce l’apertura della piattaforma per la presentazione delle richieste da parte delle imprese. Si tratta, tuttavia, di una apertura parziale:
- dalle ore 12,00 del 12 giugno sarà disponibile esclusivamente la sezione dedicata alla comunicazione ex ante, che consente alle imprese di dichiarare i dati identificativi, indicare gli investimenti programmati, comunicare le tempistiche previste per interconnessione e messa in funzione (le imprese interessate potranno accedere alla piattaforma per procedere con la compilazione e l’invio delle comunicazioni tramite l’Area Clienti del sito GSE);
- la sezione per la comunicazione di completamento del 20% sarà attivata successivamente, con uno specifico provvedimento.
Beneficiari e investimenti agevolabili
L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, che effettuano investimenti in specifici beni materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate in Italia. La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028. Entro tale data è necessario che l’investimento sia “effettuato”, ai sensi dell’art. 109, TUIR.
Rientrano nel beneficio:
- beni materiali e immateriali nuovi, prodotti nell’UE (o in Paesi SEE) ovvero in Paesi situati al di fuori dell’UE, inclusi negli allegati IV e V della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni per autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Come stabilito dal comma 429, lettera b), della Legge di Bilancio 2026, sono ammissibili all’iperammortamento esclusivamente i moduli fotovoltaici iscritti nel registro ENEA (DL 181/2023) e appartenenti alle seguenti categorie:
- Tipo B: moduli con celle prodotte negli Stati membri dell’Unione europea, con efficienza minima a livello di cella pari al 23,5%.
- Tipo C: moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotti nell’Unione europea, con efficienza minima a livello di cella pari al 24%.
Per questi ultimi, la producibilità è limitata al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Il calcolo si basa sulla media dei consumi dell’anno precedente, secondo le formule e i fattori di conversione dell’allegato tecnico al decreto attuativo.
Il decreto attuativo non include esplicitamente i software fruiti in modalità as-a-service tra gli investimenti agevolabili. Tuttavia, il tema resta oggetto di valutazione a livello governativo, con possibili evoluzioni normative o interpretative attese nei prossimi mesi.
Per i dettagli sui beneficiari dell’agevolazione e relative esclusioni, nonché sulle caratteristiche dei beni agevolabili, rimandiamo alla news sul nostro portale Iperammortamento 2026, con i successivi aggiornamenti.
Misura dell’agevolazione
L’iperammortamento 2026 prevede una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini fiscali (IRPEF e IRES, non IRAP) articolata su tre scaglioni progressivi:
- 180% fino a 2,5 milioni di euro
- 100% da 2,5 a 10 milioni di euro
- 50% da 10 a 20 milioni di euro
La fruizione del beneficio inizia dal periodo d’imposta in cui è inviata la comunicazione di completamento ed è subordinata all’effettiva entrata in funzione del bene nello stesso periodo.
Procedura di accesso e comunicazioni
Come precisato nel decreto attuativo all’art. 3, l’accesso all’iperammortamento 2026 è articolato in un percorso sequenziale composto da tre comunicazioni principali, da trasmettere tramite piattaforma GSE accessibile con SPID o CIE:
- Comunicazione preventiva
Contiene:
-
- dati dell’impresa e dell’unità produttiva;
- tipologia e valore degli investimenti;
- tempistiche previste per interconnessione e avvio.
- Comunicazione di conferma
Da inviare entro 60 giorni dall’esito positivo:
-
- attesta il pagamento di almeno il 20% del costo;
- include i dati delle fatture relative agli acconti.
- Comunicazione di completamento
Da trasmettere dopo l’interconnessione:
-
- termine ultimo: 15 novembre 2028;
- condizione per la fruizione del beneficio.
Comunicazioni di monitoraggio
Sono inoltre previste due comunicazioni annuali:
-
- entro il 20 gennaio (avanzamento investimenti);
- entro il 30 giugno (piano di ammortamento e utilizzo del beneficio).
Il GSE effettua le verifiche entro 10 giorni, con possibilità di richiesta integrazioni. Il mancato rispetto delle tempistiche comporta la decadenza dal beneficio.
Modelli, istruzioni operative per la compilazione e guida all’utilizzo della piattaforma sono disponibili sul portale del GSE nella documentazione disponibile.
Obblighi documentali
Il regime dettagliato nel decreto attuativo prevede un rafforzamento degli obblighi documentali:
- Perizia tecnica asseverata per attestare requisiti e interconnessione, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative (art. 6);
- Certificazione contabile per comprovare le spese sostenute, rilasciata da soggetti abilitati alla revisione legale dei conti (art. 7).
E’ esclusa la possibilità di autodichiarazione, anche per investimenti di importo ridotto.
Il GSE effettua controlli documentali e sostanziali nel rispetto della normativa fiscale vigente.
Cause di decadenza dal beneficio
Tra le principali previste dall’art. 10 del decreto attuativo, risultano:
- cessione o delocalizzazione del bene (salvo sostituzione);
- assenza dei requisiti;
- documentazione irregolare;
- dichiarazioni mendaci;
- mancata collaborazione ai controlli.
In caso di indebita fruizione, è previsto il recupero dell’agevolazione con interessi e sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Segnaliamo che è prevista per il prossimo mese di luglio, la pubblicazione di una circolare operativa, che avrà l’obiettivo di chiarire aspetti interpretativi ancora incerti, coordinare la nuova misura con le prassi dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, fornire indicazioni operative per imprese e intermediari.
Allegati:
- Decreto interministeriale 7 maggio 2026 – Modalità attuative dell’Iperammortamento
- Decreto direttoriale 10 giugno 2026 – Termini e modelli di comunicazione
Per informazioni
Firenze: Irene Rosadini mail i.rosadini@confindustriatoscanacentroecosta.it
Livorno e Massa Carrara: Silvia Civalleri mail s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it
Sintesi operativa dell’Iperammortamento 2026
| Aspetto chiave | A chi si rivolge | Cosa prevede | Quando è rilevante |
|---|---|---|---|
| Maggiorazione fiscale | Titolari di reddito d’impresa con strutture produttive in Italia | Maggiorazione del costo di acquisizione ai fini IRPEF/IRES: 180% fino a 2,5 mln €, 100% da 2,5 a 10 mln €, 50% da 10 a 20 mln € | Investimenti in trasformazione digitale e sostenibile dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 |
| Beni agevolabili | Imprese che investono in beni strumentali nuovi interconnessi e FER | Beni materiali e immateriali nuovi prodotti in UE/SEE o Paesi extra-UE indicati negli allegati IV e V; moduli fotovoltaici tipo B o C iscritti nel registro ENEA | Progetti di ammodernamento tecnologico e autoproduzione energetica da fonti rinnovabili |
| Procedura di accesso | Imprese che accedono tramite piattaforma GSE con SPID o CIE | Tre comunicazioni obbligatorie: preventiva, di conferma (entro 60 giorni con attestazione pagamento 20%), di completamento (entro 15 novembre 2028) | Necessario per ottenere prenotazione risorse e confermare avanzamento investimenti programmati |
| Obblighi documentali | Tutte le imprese beneficiarie, senza soglie minime | Perizia tecnica asseverata da professionista abilitato e certificazione contabile da revisore legale; esclusa autodichiarazione | Attestazione requisiti tecnici, interconnessione e regolarità delle spese sostenute |
| Monitoraggio e controlli | Imprese che hanno ottenuto esito positivo della comunicazione preventiva | Due comunicazioni annuali (entro 20 gennaio e 30 giugno); verifiche GSE entro 10 giorni; decadenza in caso di irregolarità o mancato rispetto tempistiche | Garantire tracciabilità investimenti e corretto utilizzo del beneficio fiscale |
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