Novità introdotte dal DL Fiscale 38/2026
Il decreto-legge n. 38/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo ed entrato in vigore il 28 marzo, modifica la disciplina dell’iperammortamento prevista dall’articolo 1, commi 427-436, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
Con l’articolo 7 viene eliminato il vincolo che subordinava l’accesso all’agevolazione alla produzione dei beni strumentali (allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026) all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Applicazione della nuova disciplina
La modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, senza alcuna distinzione relativa all’origine geografica del bene. Viene quindi ampliata la platea dei fornitori potenzialmente idonei, semplificando la pianificazione degli investimenti delle imprese.
Moduli fotovoltaici
Resta tuttavia confermato, per gli impianti destinati all’autoproduzione e autoconsumo di energia solare, il requisito specifico relativo ai moduli fotovoltaici. Come stabilito dal comma 429, lettera b), della Legge di Bilancio 2026, sono ammissibili all’iperammortamento esclusivamente i moduli iscritti nel registro ENEA (DL 181/2023) e appartenenti alle seguenti categorie:
- Tipo B: moduli con celle prodotte negli Stati membri dell’Unione europea, con efficienza minima a livello di cella pari al 23,5%.
- Tipo C: moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotti nell’Unione europea, con efficienza minima a livello di cella pari al 24%.
Si tratta di un requisito autonomo rispetto al vincolo territoriale generale, oggi soppresso, e rimane pienamente operativo per questa specifica categoria di investimenti.
Per la piena operatività della misura occorre ora attendere la pubblicazione e l’entrata in vigore del decreto attuativo MIMIT/MEF.
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AGGIORNAMENTO 12 MARZO 2026
Segnaliamo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato in data odierna sul proprio portale un comunicato che preannuncia un provvedimento legislativo di prossima emanazione che modificherà alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2026.
Tra le modifiche, il MEF segnala che il provvedimento interverrà sulle disposizioni dedicate al nuovo iperammortamento, in relazione al quale verrà disposta la soppressione della disposizione che limita il beneficio ai soli acquisti di beni strumentali prodotti in Europa o negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Comunicato MEF: LINK
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12 gennaio 2026
Con la Legge di Bilancio 2026, ai crediti d’imposta 4.0 e 5.0 subentra l’iperammortamento, ossia una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione digitale e sostenibile delle imprese. L’agevolazione si traduce nella determinazione di maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing, con rilevanza ai fini IRPEF/IRES ed è riconosciuta per gli investimenti effettuati dalle imprese nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
Cosa è l’iperammortamento
L’ iperammortamento consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing, già applicabile in passato e successivamente sostituito dal credito d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0. Questa agevolazione permette, quindi, alle imprese di dedurre dal reddito una quota maggiorata del costo sostenuto, con percentuali variabili in funzione dell’importo dell’investimento.
Il nuovo iperammortamento è previsto dall’art. 1, commi da 427 e seguenti, della Legge di Bilancio 2026.
Beneficiari
L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
La spettanza dell’agevolazione è subordinata:
- al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
L’agevolazione esame non spetta alle imprese:
- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
L’agevolazione non è, inoltre, riconosciuta:
- ai lavoratori autonomi;
- ai contribuenti forfetari;
- alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.
Investimenti ammissibili
La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:
- effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028. Entro tale data è necessario che l’investimento sia “effettuato”, ai sensi dell’art. 109, TUIR , Testo Unico delle Imposte sui Redditi: data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che rileva la data di consegna del bene e non quella dell’ordine. Sono pertanto agevolabili gli investimenti con consegna a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dell’emissione dell’ordine.
- in beni prodotti in uno Stato UE/SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
L’investimento deve avere ad oggetto le seguenti due categorie di beni.
1) Beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alle Tabelle IV e V, Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione/rete di fornitura.
L’elenco dei beni agevolabili è stato aggiornato rispetto a quello degli Allegati A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), per un allineamento allo stato dell’arte tecnologico, principalmente con le integrazioni che seguono.
In riferimento all’Allegato A – Beni materiali, sono integrati:
- Gruppo IV (nuovo):
- Server GPU e cluster HPC
- Sistemi di edge computing industriale
- Reti 5G private e Wi-Fi industriale
- Firewall OT e sistemi di backup/disaster recovery
- Impianti HVAC evoluti per efficienza energetica
- Revamping:
- Componentistica meccatronica ad alta efficienza per ammodernamento impianti
- Retail e servizi:
- Totem interattivi, camerini digitali
- Sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse
- Fotovoltaico:
- Ammessi solo pannelli previsti alle lettere b) e c) del decreto energia (esclusi quelli meno efficienti della lettera a)
In riferimento all’Allegato B – Beni immateriali (software) sono integrati:
- AI avanzata:
- Large Language Models (LLM)
- Agentic AI e piattaforme MLOps
- Sostenibilità:
- Software per calcolo Carbon Footprint
- Analisi LCA e Passaporto Digitale del Prodotto (DPP)
- Nuovi paradigmi:
- Piattaforme Low-code/No-code
- Data Spaces conformi agli standard europei
- Realtà estesa:
- Soluzioni XR/MR e metaverso industriale
Sono esclusi esplicitamente personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.
2) Beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), DL n. 181/2023, ossia:
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
c) moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Sono stati esclusi i moduli fotovoltaici caratterizzati da un minore livello di efficienza (moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) DL n. 181/2023 ).
Agevolazione
La maggiorazione spetta in misura differenziata a seconda dell’importo dell’investimento. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
| Importo investimento | Maggiorazione costo acquisizione |
| Fino a € 2.500.000 | 180% |
| Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 100% |
| Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 50% |
La maggiorazione ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF/IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Non produce effetti ai fini IRAP.
A differenza dei crediti d’imposta, quindi, l’iperammortamento non genera un beneficio immediato, ma incide progressivamente sulla base imponibile tramite variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi ai soli fini IRPEF/IRES. La contabilità civilistica resta invariata: la maggiorazione opera esclusivamente in sede fiscale.
La fruizione del beneficio resta comunque subordinata alla presenza di utile fiscale: in caso di perdita, la monetizzazione dell’agevolazione è rinviata agli esercizi successivi capienti.
Dismissione del bene e investimenti sostitutivi
La cessione del bene o la sua destinazione all’estero comportano, in linea generale, la decadenza dal beneficio. È tuttavia ammessa la sostituzione con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, nel rispetto delle regole già note nella prassi degli investimenti 4.0.
Cumulabilità
L’iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali e UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno “non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti” del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto. È invece esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0”.
La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni e contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili.
Procedure per l’accesso all’agevolazione
Ai fini della fruizione dell’iperammortamento, dovranno essere inviate al GSE, tramite un’apposita piattaforma, comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Le disposizioni attuative saranno definite con successivo decreto interministeriale MIMIT-MEF.
Per informazioni:
Firenze: Area Fisco, e-mail fisco@confindustriatoscanacentroecosta.it
Livorno e Massa Carrara: Silvia Civalleri, e-mail s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it


