Nuova delibera ARERA: prove di distacco per Impianti FER in MT

Con la delibera 23/2026/E/eel, l’ARERA ha approvato misure urgenti per rafforzare la sicurezza del sistema elettrico nazionale che impattano sugli impianti FER.

Contesto

Ritorniamo sul tema dei nuovi obblighi tecnici per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili introdotti dalla Delibera ARERA 385/2025/R/eel, emanata il 5 agosto 2025, (principalmente fotovoltaici ed eolici) che connessi alla rete in media tensione (MT). Ricordiamo che l’obiettivo principale del provvedimento è migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale, rendendo gli impianti di generazione distribuita più “attivi” e pronti a rispondere alle esigenze della rete tramite il monitoraggio e il telecontrollo. Questo alla luce della crescente installazione di nuovi impianti FER e della necessità dell’equilibrio delle reti elettriche. Per il dettaglio degli obblighi, le tempistiche e gli incentivi prescritti nella normativa si rinvia agli articoli già pubblicati QUI.

Aggiornamento

ARERA ha introdotto meccanismi di “enforcement” estremamente severi per garantire che gli impianti di energia rinnovabile siano pronti a dare seguito all’ordine di distacco impartito dal Distributore su indicazione di Terna, nell’interesse della sicurezza del sistema elettrico.

Con la delibera 23/2026/E/eel, ARERA ha previsto che ai produttori responsabili degli impianti di produzione eolici e fotovoltaici, di potenza uguale o maggiore a 100 kW, connessi alle reti di media tensione e non adeguati alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16, per motivi non imputabili all’impresa distributrice, si applichino i medesimi meccanismi previsti dalla delibera 385/2025/R/eel per la sospensione dell’erogazione degli incentivi eventualmente spettanti e della remunerazione dell’energia elettrica immessa.

Inoltre, con la delibera sopracitata, ARERA ha anche previsto che, qualora sia necessaria l’attivazione della procedura RIGEDI (Riduzione della Generazione Distribuita), gli impianti di produzione che risultino ancora non adeguati alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEl 0-16 per motivi non imputabili all’impresa distributrice possano essere disconnessi tramite intervento in campo da parte del personale dell’impresa distributrice, senza alcun diritto alla remunerazione della mancata produzione di energia elettrica derivante dal distacco operato dalle imprese distributrici.

Di concerto con i gestori della distribuzione e le associazioni di categoria anche Confindustria invita quindi le aziende associate proprietarie di impianti di produzione eolici e fotovoltaici, di potenza uguale o maggiore a 100 kW, connessi alle reti di media tensione, per non essere ricomprese nell’elenco dei produttori inadempienti con evidenti conseguenze pregiudizievoli di natura economica, di:

1) verificare quanto prima il corretto funzionamento del modem del proprio impianto FER,

2) a valle della suddetta verifica positiva, contattare il gestore di rete territorialmente competente affinché lo stesso possa eseguire le prove da remoto in relazione all’effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale di teledistacco.

Indichiamo che per quanto attiene a e-distribuzione l’indirizzo PEC a cui inviare la sopracitata richiesta è: produttori@pec.e-distribuzione.it