INAIL: riduzione premi e contributi anno 2026

Nov 5, 2025

L ‘INAIL  ricorda che la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non trova più applicazione ai settori per i quali si è provveduto alla revisione tariffaria, ma resta in vigore nel 2026 per quei settori per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non è ancora stato completato.

L’Istituto delinea l’ambito di applicazione, per l’anno 2026, della predetta riduzione e illustra i relativi criteri di applicazione

AMBITO DI APPLICAZIONE 

La riduzione dei premi e contributi trova applicazione, per l’anno 2026, esclusivamente ai:

  • premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, di cui alla Legge n. 93/1958;
  • contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’INPS.

La nuova percentuale non sarà applicata ai suddetti premi e contributi qualora dovesse intervenire, con decorrenza 1° gennaio 2026, l’aggiornamento delle relative tariffe.

MISURA E CRITERI DI APPLICAZIONE 

La riduzione per l’ anno 2026 è stata stabilita nella misura del 13,02%.

I soggetti interessati alla riduzione dei premi e contributi sono individuati in misura differenziata in funzione del fatto che l’impresa abbia iniziato l’attività da oltre un biennio ovvero da un periodo inferiore.

Inizio attività da oltre un biennio: imprese che hanno iniziato l’attività prima del 3 gennaio 2024.

I soggetti interessati alla riduzione sono individuati confrontando l’ indice di gravità medio (IGM) con l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali e per i contributi della gestione agricoltura.

Gli IGM a cui fare riferimento sono quelli fissati con Decreto 30 settembre 2025, validi per il triennio 2026-2028.

Inizio attività da meno di un biennio: imprese che hanno iniziato l’ attività a partire dal 3 gennaio 2024 (compreso).

Lo sconto è riconosciuto, previa domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La domanda di riduzione va presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge n. 93/1958, gli interessati (possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda tramite il servizio online “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali”.

Il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando il modulo “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura”.

Il modulo deve essere trasmesso tramite Pec alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale cod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’INPS, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.

La percentuale continuerà ad essere applicata, nella nuova misura del 13,02% e senza la presentazione di un’apposita istanza, ai soggetti che hanno già presentato (e per i quali è stata accettata nel biennio di riferimento) l’istanza di riduzione.

Per ulteriori informazioni contattare i funzionari di riferimento:

Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it

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