L’Agenzia delle Entrate, con le recenti risposte a due interpelli n. 159/2026 e n. 163/2026, ha fornito importanti chiarimenti in materia di welfare aziendale, ampliando le possibilità di utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 51, comma 2, lettere f-bis) e f-ter), del TUIR.
Tali indicazioni risultano di particolare interesse per le imprese che hanno già adottato, o intendono introdurre, piani di welfare aziendale.
Rimborso delle spese di istruzione dei figli anche se sostenute dal coniuge
Con la risposta ad interpello n. 159/2026, l’Agenzia ha affrontato il caso delle spese di istruzione sostenute nell’interesse dei figli del dipendente ma materialmente pagate dal coniuge mediante un conto corrente a lui intestato.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il rimborso può essere riconosciuto nell’ambito del piano di welfare senza concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, purché le spese siano riconducibili alle finalità previste dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR.
Il chiarimento assume notevole rilevanza pratica poiché conferma che:
- non è necessario che il pagamento sia stato effettuato direttamente dal dipendente beneficiario del credito welfare;
- rileva invece che la spesa sia sostenuta nell’interesse del familiare destinatario della prestazione;
- la documentazione prodotta deve consentire di individuare chiaramente il soggetto che ha fruito del servizio e la natura della spesa.
L’Agenzia precisa inoltre che il medesimo principio trova applicazione anche nei confronti della parte dell’unione civile, in considerazione dell’equiparazione normativa prevista dalla Legge n. 76/2016.
Rimborso delle spese di assistenza e ricovero in RSA per familiari non conviventi
Con la risposta ad interpello n. 163/2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso del rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il ricovero e l’assistenza del proprio genitore presso una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), ancorché il familiare non sia convivente con il lavoratore.
L’Agenzia ha chiarito che, alla luce delle modifiche apportate all’art. 12 del TUIR dal D.Lgs. n. 148/2026, il requisito della convivenza non è richiesto quando la disciplina fiscale richiama genericamente i familiari individuati dalla norma tributaria. Pertanto, il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza di un genitore non convivente può beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR.
L’orientamento espresso assume portata più ampia rispetto al caso specifico e può interessare altre situazioni nelle quali il lavoratore richieda il rimborso di spese sostenute per l’assistenza a familiari anziani o non autosufficienti.
Attenzione al divieto di duplicazione dei benefici fiscali
In entrambe le fattispecie esaminate, l’Agenzia richiama il principio secondo cui la medesima spesa non può beneficiare contestualmente:
- del rimborso in regime di welfare esente;
- di detrazioni o deduzioni fiscali in dichiarazione dei redditi;
- di ulteriori rimborsi ottenuti presso altri soggetti.
Si raccomanda pertanto alle aziende di acquisire dai dipendenti apposita dichiarazione sostitutiva attestante che la spesa oggetto di rimborso non sia stata e non sarà utilizzata per fruire di ulteriori benefici fiscali o di altri rimborsi.
La necessità di un piano di welfare formalizzato
I chiarimenti in esame non modificano uno dei presupposti fondamentali per l’applicazione del regime fiscale agevolato: le prestazioni di welfare devono essere previste nell’ambito di un piano aziendale correttamente strutturato.
Le misure agevolate devono infatti essere destinate alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di lavoratori e trovare fondamento in:
- un accordo aziendale;
- ovvero un regolamento aziendale formalmente adottato dal datore di lavoro
Occorre quindi evitare l’attribuzione di benefici su base meramente individuale, poiché ciò potrebbe compromettere l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa
Considerazioni conclusive
Le risposte ad interpello n. 159/2026 e n. 163/2026 confermano un orientamento favorevole allo sviluppo dei sistemi di welfare aziendale, ampliando le possibilità di rimborso delle spese sostenute dalle famiglie dei lavoratori per istruzione e assistenza. Tali aperture offrono alle imprese ulteriori strumenti per incrementare il benessere dei dipendenti e il valore delle politiche di welfare, ferma restando la necessità di garantire una corretta strutturazione del piano aziendale, un’adeguata raccolta documentale e il rigoroso rispetto delle condizioni richieste dalla normativa fiscale.
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Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it
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