Videosorveglianza: anche i test delle telecamere devono rispettare l’accordo sindacale

da | Ott 7, 2026

Con un recente provvedimento  il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito un importante principio in materia di videosorveglianza nei luoghi di lavoro: l’attivazione delle telecamere, anche nella fase di test e collaudo, costituisce trattamento di dati personali e deve pertanto avvenire nel pieno rispetto dell’accordo sindacale stipulato ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori oppure dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il caso

Il provvedimento riguarda una Società, che aveva installato un impianto di videosorveglianza perimetrale sulla base di un accordo sindacale finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale. Successivamente, durante la fase di installazione e collaudo, la Società  ha attivato le telecamere in modalità test, procedendo alla sola visualizzazione in tempo reale delle immagini senza registrarne il contenuto.

Nel corso dell’istruttoria è emerso che il sistema era stato realizzato con caratteristiche differenti rispetto a quelle concordate con le organizzazioni sindacali: il numero delle telecamere era stato aumentato da 10 a 18 unità e alcune aree di ripresa non coincidevano con quelle individuate nella planimetria allegata all’accordo.

Il principio affermato dal Garante

Secondo il Garante, la circostanza che l’impianto fosse in fase di collaudo e che le immagini non venissero registrate non esclude l’esistenza di un trattamento di dati personali. La semplice visualizzazione delle immagini in tempo reale consente infatti di identificare persone presenti nei luoghi di lavoro e richiede quindi il rispetto di tutte le garanzie previste dalla normativa privacy e dall’art. 4 della Legge n. 300/1970.

L’Autorità ha evidenziato che l’utilizzo di impianti audiovisivi dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori è lecito soltanto entro i limiti e secondo le modalità definite dall’accordo sindacale o dall’autorizzazione amministrativa. Qualunque modifica sostanziale relativa al numero delle telecamere, alla loro collocazione o alle aree riprese richiede pertanto una preventiva verifica della conformità rispetto a quanto autorizzato.

Le ulteriori violazioni contestate

Oltre alla difformità rispetto all’accordo sindacale, il Garante ha rilevato ulteriori criticità:

  • mancata informazione preventiva ai lavoratori circa l’attivazione dell’impianto;
  • assenza dell’informativa privacy prima dell’avvio del trattamento;
  • carenze nella cartellonistica informativa;
  • mancata effettuazione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), ritenuta necessaria trattandosi di un sistema suscettibile di determinare forme di monitoraggio dei lavoratori. L’Autorità ha quindi dichiarato illecito il trattamento effettuato e ha irrogato una sanzione amministrativa di 10.000 euro.

Indicazioni operative per le imprese

Il provvedimento offre alcuni importanti spunti operativi per le aziende:

  • verificare che l’impianto installato corrisponda esattamente a quanto previsto dall’accordo sindacale o dall’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro;
  • evitare modifiche alle aree di ripresa, al numero delle telecamere o alle funzionalità del sistema senza una preventiva valutazione giuslavoristica e privacy;
  • fornire ai lavoratori le informazioni previste dal GDPR prima dell’attivazione dell’impianto;
  • predisporre una cartellonistica conforme alle indicazioni del Garante;
  • effettuare, ove necessaria, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
  • considerare che anche le attività di prova, test e collaudo sono soggette alle medesime regole applicabili all’esercizio ordinario dell’impianto.

Conclusioni

La decisione del Garante per la protezione dei dati personali conferma un orientamento ormai consolidato: non è sufficiente ottenere l’accordo sindacale per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, ma occorre che l’intero ciclo di utilizzo del sistema, compresa la fase di test, si svolga nel rigoroso rispetto delle modalità concordate. Anche attivazioni temporanee o sperimentali delle telecamere possono infatti integrare un trattamento di dati personali e, se effettuate al di fuori del perimetro autorizzato, esporre il datore di lavoro a contestazioni e sanzioni.

Per ulteriori informazioni contattare i funzionari di riferimento:

Per Firenze: e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it ; s.rinaldo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscancentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it