Trattamento integrativo speciale 15%: scadenza e verifiche finali

Il 30 settembre 2026 termina il periodo di applicazione del trattamento integrativo speciale del 15%, introdotto dall’art. 39-bis del D.L. n. 48/2023 e successivamente prorogato dalla Legge di Bilancio 2026.

L’erogazione del beneficio potrà avvenire anche dopo tale data, purché entro le operazioni di conguaglio di fine anno.

La misura è destinata ai lavoratori impiegati nei settori del turismo, della ristorazione, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli stabilimenti termali. Il trattamento integrativo corrisponde al 15% della retribuzione lorda riferita alle prestazioni di lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi.

Con l’elaborazione delle retribuzioni di settembre 2026, le aziende sono chiamate a effettuare le verifiche definitive sulla corretta applicazione dell’agevolazione, al fine di prevenire irregolarità in sede di compensazione fiscale e di dichiarazione annuale.

 

Verifiche obbligatorie per la corretta fruizione del beneficio

Controllo del requisito reddituale

Il trattamento integrativo speciale spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nell’anno d’imposta 2025, hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Poiché il beneficio viene riconosciuto soltanto su richiesta del lavoratore, è opportuno verificare la presenza delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attraverso le quali il dipendente attesta il reddito percepito nel 2025.

In assenza dei requisiti previsti o nel caso in cui, in sede di controllo, emerga il superamento della soglia reddituale, l’importo indebitamente riconosciuto dovrà essere recuperato integralmente.

Verifica del periodo agevolato

L’agevolazione può essere applicata esclusivamente alle prestazioni di lavoro notturno e straordinario festivo effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2026.

Le ore lavorate dal 1° ottobre 2026 dovranno essere assoggettate alla disciplina retributiva e fiscale ordinaria, salvo eventuali interventi normativi di proroga.

 

Natura del trattamento e recupero degli importi

Il trattamento integrativo speciale costituisce una somma anticipata dal datore di lavoro per conto dello Stato e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.

Di conseguenza, il beneficio:

  • non è imponibile ai fini IRPEF;
  • non è soggetto a contribuzione previdenziale;
  • viene recuperato dal datore di lavoro tramite compensazione nel modello F24.

Per il recupero delle somme anticipate continua ad essere utilizzato il codice tributo 1702.

 

Adempimenti operativi da completare entro il conguaglio

In vista della chiusura del periodo agevolato, le aziende dovrebbero procedere a una verifica conclusiva delle posizioni interessate.

In particolare, è consigliabile:

  • acquisire eventuali autodichiarazioni reddituali 2025 non ancora raccolte;
  • verificare la corretta spettanza del beneficio per tutti i lavoratori che ne hanno fatto richiesta;
  • effettuare con il cedolino di settembre le eventuali rettifiche a credito o a debito;
  • controllare la corretta compensazione degli importi recuperati tramite modello F24;
  • predisporre gli allineamenti necessari ai fini delle successive dichiarazioni fiscali.

 

Dal 1° ottobre ritorno al regime ordinario

Con la scadenza del 30 settembre 2026 si conclude il periodo di applicazione del trattamento integrativo speciale del 15% per il lavoro notturno e straordinario festivo nei settori interessati.

Dal 1° ottobre 2026 le relative prestazioni dovranno essere elaborate secondo le regole ordinarie vigenti. Per le aziende diventa quindi essenziale completare tempestivamente le verifiche sui requisiti soggettivi dei lavoratori, i conguagli di fine periodo e la corretta gestione delle compensazioni fiscali, così da evitare contestazioni o anomalie nei successivi adempimenti dichiarativi.

 

Per ulteriori informazioni/approfondimenti:

Per Firenze: ENRICA MASI – e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it

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