Indennità di trasferta: la Cassazione mette chiarezza

Giu 29, 2018

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 16263  del 20 giugno 2018  conferma la pronuncia delle Sezioni unite n. 27093  del 2017 per cui l’indennità di trasferta  corrisposta in modo variabile ai lavoratori che non sono inquadrati contrattualmente come trasfertisti  è esente dal  prelievo fiscale previdenziale.

La problematica è molto diffusa ed oggetto di un lungo contrasto giurisprudenziale per la difficoltà di distinguere tra  trasferta e trasfertismo.

Lo svolgimento di mansioni fuori dalla sede dell’azienda  in maniera occasionale gode di un trattamento fiscale e previdenziale  sulla relativa indennità diverso  dal caso in cui tale attività sia costante e regolare ; in quest’ultimo caso infatti il lavoratore che viene definito  “trasfertista”  e il compenso forfettario che normalmente viene fissato è soggetto a contribuzione al 50%.

Nella controversia  giunta in Cassazione i lavoratori erano inviati in trasferta per manutenzioni tecniche e l’azienda riconosceva un’indennità  collegata ai giorni di effettiva attività fuori dal Comune,   applicando il  regime fiscale previsto per le trasferte “occasionali” (articolo 51, comma 5, del Tuir) .

L’ INPS invece ha considerato i lavoratori trasfertisti e richiesto il versamento  dei contributi  previsti dal comma 6  (prelievo fiscale e contributivo del 50%).

La giurisprudenza di merito ha dato torto all’impresa mentre la Suprema Corte  ha ribaltato la decisione basandosi sull’art. 7-quinquies del DL 193/2016 (L. 225/2016) e quanto già definito dal Ministero del Lavoro e dalll’Inps quali condizioni necessarie per il trasfertismo : 

  • assenza di indicazione nella lettera di assunzione della sede di lavoro;
  • attività lavorativa  con mobilità continua  dell’addetto;
  • indennità in misura fissa

Perciò ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni indicate sopra, non sia applicabile la disposizione prevista per i trasfertisti, deve essere perciò riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 dell’art. 51 del TUIR.

 

 

 

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