La Corte di Cassazione nella sentenza n. 16263 del 20 giugno 2018 conferma la pronuncia delle Sezioni unite n. 27093 del 2017 per cui l’indennità di trasferta corrisposta in modo variabile ai lavoratori che non sono inquadrati contrattualmente come trasfertisti è esente dal prelievo fiscale previdenziale.
La problematica è molto diffusa ed oggetto di un lungo contrasto giurisprudenziale per la difficoltà di distinguere tra trasferta e trasfertismo.
Lo svolgimento di mansioni fuori dalla sede dell’azienda in maniera occasionale gode di un trattamento fiscale e previdenziale sulla relativa indennità diverso dal caso in cui tale attività sia costante e regolare ; in quest’ultimo caso infatti il lavoratore che viene definito “trasfertista” e il compenso forfettario che normalmente viene fissato è soggetto a contribuzione al 50%.
Nella controversia giunta in Cassazione i lavoratori erano inviati in trasferta per manutenzioni tecniche e l’azienda riconosceva un’indennità collegata ai giorni di effettiva attività fuori dal Comune, applicando il regime fiscale previsto per le trasferte “occasionali” (articolo 51, comma 5, del Tuir) .
L’ INPS invece ha considerato i lavoratori trasfertisti e richiesto il versamento dei contributi previsti dal comma 6 (prelievo fiscale e contributivo del 50%).
La giurisprudenza di merito ha dato torto all’impresa mentre la Suprema Corte ha ribaltato la decisione basandosi sull’art. 7-quinquies del DL 193/2016 (L. 225/2016) e quanto già definito dal Ministero del Lavoro e dalll’Inps quali condizioni necessarie per il trasfertismo :
- assenza di indicazione nella lettera di assunzione della sede di lavoro;
- attività lavorativa con mobilità continua dell’addetto;
- indennità in misura fissa
Perciò ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni indicate sopra, non sia applicabile la disposizione prevista per i trasfertisti, deve essere perciò riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 dell’art. 51 del TUIR.