Somministrazione di lavoro: invio della comunicazione annuale entro il 31 gennaio

Gen 23, 2026

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36, comma 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le imprese che nel corso dell’anno precedente hanno utilizzato lavoratori tramite contratti di somministrazione di lavoro sono tenute a trasmettere alle RSU, o in assenza alle RSA ovvero alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, una comunicazione annuale contenente le informazioni relative ai contratti di somministrazione utilizzati.

 Scadenza

La comunicazione deve essere trasmessa ogni anno, entro un termine ragionevole dall’inizio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Si suggerisce di procedere entro il 31 gennaio 2026 per quanto riguarda l’anno 2025, così da rispettare le buone prassi condivise nel sistema delle relazioni industriali.

 Contenuto della comunicazione

La comunicazione deve riportare almeno le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

  • Numero dei contratti di somministrazione conclusi
  • Durata dei contratti (mesi/giorni)
  • Numero dei lavoratori utilizzati
  • Qualifiche dei lavoratori somministrati impiegati

A supporto, si allega un fac-simile , già conforme alle previsioni normative, che le aziende possono compilare e inviare alle rappresentanze sindacali competenti.

L’omissione della comunicazione – ovvero il non corretto assolvimento dell’obbligo – è punibile, ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs n. 81/2015, con l’erogazione di una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.250.

Per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti contattare i nostri uffici:

Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it

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