Somministrazione di lavoro: il Decreto Lavoro 2026 chiarisce la disciplina delle missioni dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro

da | Set 16, 2026

Con la conversione in legge del D.L. n. 62/2026 (Legge n. 112/2026), il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina della somministrazione di lavoro, modificando le disposizioni introdotte dal Collegato Lavoro 2024 (Legge n. 203/2024) e fornendo un importante chiarimento in materia di durata delle missioni dei lavoratori somministrati.

L’intervento normativo, contenuto nell’art. 16-quinquies del decreto, supera i dubbi interpretativi sorti negli ultimi mesi e riafferma un principio fondamentale: il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro non può essere assimilato, sotto il profilo della durata delle missioni, al lavoratore assunto a tempo determinato.

Il quadro normativo precedente

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 203/2024, dal 1° gennaio 2025 il limite massimo di 24 mesi presso il medesimo utilizzatore era diventato applicabile a tutte le forme di somministrazione a tempo determinato, indipendentemente dalla natura del contratto intercorrente tra il lavoratore e l’Agenzia per il lavoro.

Tale impostazione aveva determinato notevoli criticità applicative, poiché finiva per equiparare:

il lavoratore assunto a tempo determinato dall’Agenzia al lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia nell’ambito di rapporti di staff leasing.

Il nuovo intervento normativo modifica l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 attraverso due interventi tra loro coordinati.

Conferma del limite dei 24 mesi per i lavoratori a termine

La prima modifica chiarisce che nel computo del limite massimo di 24 mesi devono essere considerati i periodi di missione dei lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato.

Viene quindi confermato che il limite dei 24 mesi continua a rappresentare la regola ordinaria per i lavoratori assunti a termine dall’Agenzia.

 Nuova disciplina per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia

La novità di maggiore interesse è rappresentata dall’introduzione del nuovo comma 2-bis dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015. Infatti la disposizione stabilisce che il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro può essere inviato in missione presso il medesimo utilizzatore per mansioni di pari livello e categoria legale per una durata complessiva fino a 36 mesi, anche non continuativi, salvo diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.

Il nuovo “doppio binario”

La riforma introduce quindi una disciplina differenziata:

Tipologia di lavoratore Durata massima presso lo stesso utilizzatore
Lavoratore assunto a tempo determinato dall’Agenzia 24 mesi
Lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia 36 mesi, salvo diversa previsione del CCNL applicato dall’utilizzatore

La norma riconosce pertanto la diversa posizione giuridica del lavoratore già stabilizzato dall’Agenzia per il lavoro, valorizzando la funzione della somministrazione a tempo indeterminato quale strumento di flessibilità organizzativa e non di precarizzazione del rapporto di lavoro.

Aspetti ancora da chiarire

Permane un profilo interpretativo evidenziato anche dalla dottrina: non è infatti del tutto chiaro se il nuovo limite dei 36 mesi debba considerarsi comprensivo del precedente periodo di 24 mesi oppure se possa aggiungersi ad esso.

L’assenza di un espresso divieto di cumulo potrebbe consentire anche una lettura estensiva della norma, fermo restando che sul punto saranno auspicabili chiarimenti ministeriali o giurisprudenziali.

Disciplina transitoria

Particolarmente rilevante è la disposizione transitoria introdotta dal legislatore. Il nuovo limite temporale decorre dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

La norma specifica inoltre che i periodi di missione svolti in precedenza dai lavoratori già assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia non rilevano ai fini del nuovo computo.

Tale scelta mira ad evitare contenziosi e incertezze applicative derivanti dalla normativa previgente.

Ruolo della contrattazione collettiva

La nuova disciplina attribuisce particolare rilievo alla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. Il limite dei 36 mesi può infatti essere derogato dal contratto collettivo, che potrà prevedere una soglia diversa, sia in aumento che in diminuzione.

Considerazioni conclusive

L’intervento del Decreto Lavoro 2026 rappresenta un’importante semplificazione della disciplina della somministrazione, ripristinando una distinzione coerente tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro.

Per le imprese utilizzatrici la modifica consente una gestione più flessibile delle missioni dei lavoratori in staff leasing, valorizzando uno strumento che garantisce al lavoratore una posizione occupazionale stabile pur consentendo alle aziende di far fronte a esigenze organizzative e produttive di carattere temporaneo.

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