CCNL Logistica e Trasporto Merci: novità in materia di sciopero

Mar 19, 2026

La Commissione di Garanzia Scioperi ha pubblicato la Delibera n. 88 dell’11 marzo 2026, che fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione della Legge n. 146/1990 al settore della logistica connessa al trasporto merci su gomma. Questi chiarimenti incidono direttamente sulle modalità di proclamazione e gestione delle azioni di sciopero, ridefinendo l’ambito di applicazione della Legge n. 146/1990 e i relativi obblighi per le imprese e le organizzazioni sindacali del settore.

 

Quadro normativo di riferimento

La Legge n. 146/1990 disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, includendo tra questi le attività di approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità. Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rinnovato il 6 dicembre 2024, a sua volta individua i servizi minimi garantiti, tra cui:

  • il trasporto di carburanti e combustibili destinati alla rete di approvvigionamento;
  • raccolta e distribuzione del latte;
  • trasporto di animali vivi;
  • trasporto di medicinali e forniture sanitarie;
  • trasporto di acqua potabile;
  • trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.

 

Cosa prevede la Delibera n. 88/2026

Con la Delibera n. 88 dell’11 marzo 2026, la Commissione di Garanzia Scioperi ha stabilito che le attività di logistica strumentali al trasporto merci su gomma rientrano pienamente nell’ambito di applicazione della Legge n. 146/1990. Di conseguenza, le azioni di sciopero che coinvolgono tali attività sono soggette alle stesse regole previste per i servizi pubblici essenziali. In particolare, la proclamazione dello sciopero deve rispettare quanto previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, della Legge n. 146/1990, ossia:

  • obbligo di un preavviso adeguato;
  • indicazione delle motivazioni;
  • durata e modalità di attuazione;
  • svolgimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione.

La Delibera chiarisce inoltre che il settore della logistica deve essere considerato servizio pubblico essenziale anche quando i servizi interessano beni diversi da quelli espressamente individuati dall’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 146/1990. In sostanza, il perimetro delle attività soggette alla disciplina sullo sciopero si amplia, includendo l’intera filiera logistica connessa al trasporto merci su gomma.

 

Superamento delle precedenti interpretazioni

La Commissione di Garanzia ritiene quindi superate tutte le precedenti interpretazioni che limitavano l’applicazione della Legge n. 146/1990 alle sole attività di logistica relative a merci considerate indispensabili per la collettività, rafforzando la tutela della continuità dei servizi logistici di rilevanza pubblica.

Le imprese e le organizzazioni sindacali del settore sono pertanto tenute a rispettare tutte le prescrizioni della Legge n. 146/1990 in occasione della proclamazione e gestione delle azioni di sciopero, anche quando queste riguardano beni diversi da quelli espressamente individuati come essenziali.

 

Per ulteriori informazioni di seguito i contatti dei funzionari di riferimento.

Per Firenze: e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it

per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it

 

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