RSA: la Cassazione chiarisce i criteri per la rappresentatività sindacale dopo la sentenza della Corte Costituzionale

da | Ott 27, 2026

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 27541 del 22 ottobre 2026, ha fornito le prime importanti indicazioni applicative della sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale, che ha ampliato i requisiti per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).

Il contesto

La pronuncia della Consulta aveva dichiarato illegittimo l’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori nella parte in cui non consentiva la costituzione delle RSA anche nell’ambito delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, superando il precedente sistema basato esclusivamente sulla sottoscrizione del contratto collettivo o sulla partecipazione alle relative trattative.

I chiarimenti della Cassazione

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha precisato che la verifica della rappresentatività non deve essere effettuata con riferimento all’intero panorama sindacale nazionale, ma al settore produttivo nel quale opera l’impresa o la singola unità produttiva interessata.

Per individuare tale settore occorre fare riferimento all’attività concretamente svolta dall’impresa, desumibile da elementi oggettivi quali:

  • visura camerale e codice ATECO;
  • oggetto sociale;
  • inquadramento previdenziale INPS;
  • contratto collettivo applicato, ove coerente con l’attività esercitata.

Come si misura la rappresentatività

La Cassazione ha inoltre individuato i criteri da utilizzare per accertare la “maggiore rappresentatività comparata”. In particolare, il giudizio dovrà basarsi principalmente sulla media tra:

  • dato associativo (iscritti e deleghe sindacali);
  • dato elettorale (voti ottenuti nelle elezioni RSU o RSA), quando disponibile.

La valutazione dovrà essere effettuata confrontando tali dati con quelli espressi dalle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo leader nel medesimo settore.

Implicazioni per le imprese

La decisione assume particolare rilievo per le aziende chiamate a gestire richieste di costituzione di RSA da parte di organizzazioni non firmatarie del contratto collettivo applicato.

La sentenza conferma che il diritto a costituire una RSA può spettare anche a tali organizzazioni, purché venga dimostrata una rappresentatività effettiva, stabile e qualificata nel settore di riferimento a livello nazionale.

La Cassazione ha inoltre precisato che l’onere della prova della maggiore rappresentatività grava sul sindacato che rivendica il diritto alla costituzione della RSA e può essere assolto con qualsiasi mezzo idoneo, comprese presunzioni fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.

In conclusione

La sentenza segna un ulteriore passaggio nell’evoluzione della disciplina della rappresentanza sindacale. In attesa di un eventuale intervento legislativo organico, le imprese dovranno prestare particolare attenzione alla verifica dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali che richiedano l’accesso alle prerogative previste dal Titolo III dello Statuto dei Lavoratori.

Per ulteriori  approfondimenti rivolgersi agli uffici di Confindustria Toscana Centro e Costa.

Per Firenze: e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it ; s.rinaldo@confidnustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno:e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confidnustriatoscanacentroecosta.it