Con la presente forniamo un aggiornamento in merito ai requisiti per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025 e della recente pronuncia del Tribunale di Perugia del 16 gennaio 2026, che ha offerto importanti chiarimenti applicativi.
La sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025
La Corte ha rilevato un vuoto di tutela nell’attuale formulazione dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, per i casi in cui il datore di lavoro, scegliendo con quali sindacati negoziare, possa limitare l’accesso di altre sigle alle prerogative delle RSA.
Nell’attesa di un intervento legislativo organico, la Corte ha introdotto un criterio temporaneo di interpretazione dell’art. 19:
➤ Le RSA possono essere costituite, su iniziativa dei lavoratori, da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
anche quando tali associazioni:
- non abbiano firmato il CCNL applicato in azienda, oppure
- non abbiano partecipato alle relative trattative.
Le difficoltà applicative: la misurazione della rappresentatività
La sentenza richiama il parametro della “maggiore rappresentatività comparata su base nazionale”, ma non ne offre una definizione univoca.
Nel sistema confindustriale, il riferimento naturale è il Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014, che considera rappresentative le organizzazioni con almeno il 5% di rappresentatività come media tra dato associativo ed elettorale, calcolata da INPS.
Resta però incerto come effettuare la comparazione quando entrano in gioco organizzazioni esterne al sistema del TU, prive di criteri certificati di rappresentatività.
La sentenza del Tribunale di Perugia (16 gennaio 2026)
Si tratta del primo orientamento giurisprudenziale successivo alla sentenza della Corte costituzionale.
Il Tribunale ha chiarito che il criterio della Consulta deve essere interpretato con riferimento al settore produttivo dell’azienda.
In particolare, il Tribunale ha stabilito che:
- non è sufficiente l’appartenenza dell’organizzazione sindacale a una confederazione nazionale rappresentativa;
- è invece necessario che il sindacato risulti comparativamente più rappresentativo nel settore specifico in cui opera l’azienda.
È stato quindi rigettato il ricorso di una sigla non rappresentativa nel settore del commercio, nonostante fosse parte di una confederazione a livello nazionale.
Implicazioni operative per le imprese
Aumento del rischio di contenziosi
Le incertezze interpretative potrebbero generare controversie soprattutto nei casi di:
- assenza di RSU nonostante la possibilità di costituirla;
- RSA costituite da sigle non firmatarie del CCNL ma che rivendicano rappresentatività comparata.
Importanza del Testo Unico 2014
Per le imprese aderenti al sistema confindustriale, il TU 2014 resta lo strumento più solido per:
- misurare la rappresentatività,
- prevenire contestazioni,
- limitare la proliferazione di RSA non allineate ai criteri confederali.
Si ribadisce quindi l’importanza di:
- comunicare i dati associativi all’INPS per la certificazione annuale,
- effettuare le trattenute sindacali, a tutela della trasparenza dei dati.
Raccomandazioni per le aziende associate
Alla luce degli ultimi sviluppi, invitiamo le imprese a:
✔ Prestare attenzione a eventuali comunicazioni di costituzione di RSA da parte di organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL applicato.
✔ In caso di dubbi sul livello di rappresentatività di una sigla, contattare l’Associazione territoriale per un supporto immediato.
✔ Documentare correttamente l’invio dei dati associativi all’INPS, migliorando la certificazione della rappresentatività.
Conclusioni
Il quadro normativo resta in evoluzione e caratterizzato da margini di incertezza, soprattutto in assenza di un intervento legislativo organico. Le prime interpretazioni dei giudici, come quella del Tribunale di Perugia, confermano tuttavia una lettura restrittiva e coerente con il sistema del Testo Unico.
Vi terremo aggiornati su eventuali nuovi orientamenti giurisprudenziali o normativi e vi invitiamo a segnalarci tempestivamente situazioni dubbie o casi territoriali rilevanti.
Per Firenze: e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it
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