Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 (in allegato), con le disposizioni attuative riguardanti la programmazione dei flussi d’ingresso nel territorio italiano dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali per il triennio 2026-2028.
Vediamo quali sono le quote stabilite per il triennio e le regole di presentazione e rilascio dell’istanza di nulla osta.
Quote complessive
Tenendo conto del fabbisogno del mercato del lavoro e delle indicazioni fornite dall’Ispettore del Lavoro, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive:

Quote per lavoro subordinato non stagionale, autonomo, stagionale
Più nel dettaglio, nell’ambito delle quote sopra indicate, sono ammessi i lavoratori non comunitari secondo i seguenti criteri:



Procedura e requisiti
Ai fini della richiesta del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato il datore di lavoro deve:
- verificare di rientrare in una delle attività economiche (identificate con codice ATECO) previste dal D.P.C.M, salvo quanto stabilito per il settore dell’assistenza familiare;
- verificare preventivamente presso il Centro per l’Impiego competente (CPI), nel caso di ingressi per lavoro subordinato non stagionale (compresi quelli per l’assistenza familiare), l’indisponibilità di altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale. Tale verifica avviene attestando – tramite autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla domanda di nulla osta – una delle seguenti ipotesi: a) mancato riscontro da parte del CPI alla richiesta di personale entro 8 giorni di calendario; b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di selezione da parte del/i lavoratore/i individuato/i dal CPI trascorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data di richiesta; c) non idoneità del/i lavoratore/i individuato/i dal CPI accertata dal datore di lavoro;
- essere in possesso dell’asseverazione che certifica il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente in caso di assunzione di lavoratori stranieri;
- avere un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a Euro 30.000,00 annui (ad esclusione del comparto lavorativo dell’assistenza familiare);
- indicare, nel caso di un lavoratore stagionale che abbia già lavorato regolarmente in Italia almeno una volta nei 5 anni antecedenti, i dati relativi al precedente rapporto di lavoro subordinato, con lo stesso o anche con un diverso datore di lavoro, in quanto avrà un diritto di precedenza nelle quote di ingresso rispetto ad altri che non siano mai stati in Italia per motivi di lavoro.
Criteri specifici sono poi previsti per i datori di lavoro domestico, per quelli del settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio e per le imprese agricole.
Presentazione della domanda e modulistica
- I datori di lavoro possono presentare fino ad un massimo di 3 richieste di nulla osta di lavoro subordinato non stagionale e stagionale per ciascuna annualità (2026-2028);
- ai fini della presentazione della domanda, occorre essere in possesso di un indirizzo PEC registrato nella banca dati INI-PEC o INAD, in quanto vale come domicilio digitale eletto dal richiedente per tutte le comunicazioni provenienti dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI);
- per chi intende presentare l’istanza nei click days, occorre precompilare i moduli di domanda presenti sul Portale ALI, dalle ore 9:00 del 23/10/2025 alle ore 20:00 del 07/12/2025;
- una volta caricati i moduli sul Portale e verificata la veridicità delle dichiarazioni fornite, il datore di lavoro riceverà un “codice di attivazione domanda”;
- Suddetto codice di attivazione consentirà di accedere alla domanda di nulla osta vera e propria che, una volta compilata, sarà pronta per l’invio durante i click days.
Click days
Le domande precompilate in stato “da inviare”, potranno essere trasmesse definitivamente con le seguenti tempistiche:
– dalle ore 9:00 del 12 gennaio 2026 → settore agricolo;
– dalle ore 9:00 del 9 febbraio 2026 → settore turistico;
– dalle ore 9:00 del 16 febbraio 2026 → lavoro subordinato non stagionale;
– dalle ore 9:00 del 18 febbraio 2026 → assistenza familiare.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.
Istruttoria della domanda di nulla osta
- Entro 10 giorni dai rispettivi click days, Il Ministero del Lavoro ripartisce per ambito provinciale le rispettive quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale;
- Trascorsi 50 giorni dalla suddetta ripartizione, il Ministero può effettuare una diversa e ulteriore suddivisione nel caso in cui risultino quote non utilizzate;
- Nella propria area riservata sul Portale ALI, l’utente potrà verificare l’elenco delle domande inviate e lo stato della pratica, nonché lo scambio di comunicazioni con lo Sportello Unico dell’Immigrazione.
Rilascio del nulla osta
- Entro 60 giorni dalla data di imputazione della richiesta alle rispettive quote di ingresso previste, lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale;
- Entro 20 giorni dalla data di imputazione della richiesta alle rispettive quote di ingresso previste, lo stesso rilascia il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale;
- Il nulla osta, una volta rilasciato, viene inviato al datore di lavoro nonché alle Rappresentanze consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero al fine del rilascio del visto d’ingresso;
- Una volta effettuati gli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso, il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di conclusione dei suddetti accertamenti. A ciò segue il rilascio del visto di ingresso da parte del Paese di origine o residenza dello straniero. In assenza di tale conferma entro il termine indicato, l’istanza si considererà rifiutata ed il nulla osta revocato automaticamente.
Contratto di soggiorno e assunzione
Entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore nel territorio italiano, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno che dovrà essere inviato, entro il medesimo termine temporale, in via telematica, al SUI. E’ rilevante evidenziare che il lavoratore straniero che abbia fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso, potrà già svolgere l’attività lavorativa anche se in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’invio della relativa richiesta di permesso di soggiorno.
Criteri previsti per ingressi fuori quote
Infine, per quanto riguarda gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote, il D.P.C.M. del 2 ottobre u.s., li incentiva per il triennio 2026-2028 e li regola sulla base dei seguenti criteri:
– prediligere il lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
– al fine di potenziare le attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attività;
– al fine di valorizzare i percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.
Per ulteriori informazioni contattare i funzionari di riferimento:
Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustrialivornomassacarrara.it
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