Previdenza Complementare.Nuovo modello TFR3 e obblighi informativi del datore di lavoro: indicazioni operative

Si richiama l’attenzione delle aziende sulla nuova disciplina in materia di destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e completata dal Decreto Interministeriale 4 settembre 2026, che ha istituito il nuovo modello TFR3, che si allega, destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.

La riforma introduce il meccanismo dell’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori interessati dalla nuova disciplina e rafforza gli obblighi informativi posti a carico del datore di lavoro al momento dell’assunzione.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato la cui assunzione decorre dal 1° luglio 2026. Entro 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore può esercitare le opzioni previste dalla normativa in merito alla destinazione del TFR. In assenza di una scelta espressa, opera il meccanismo dell’adesione automatica alla previdenza complementare.

Gli obblighi informativi del datore di lavoro

Il Decreto Interministeriale del 4 settembre 2026 prevede che il modello TFR3 contenga l’attestazione dell’avvenuta informativa e conferma la permanenza degli obblighi informativi previsti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005.

Sotto il profilo operativo, è pertanto opportuno distinguere tra:

  • l’informativa aziendale da consegnare al lavoratore;
  • il modello TFR3 da compilare e sottoscrivere.

Il modello ministeriale prevede infatti una specifica attestazione con cui il datore di lavoro dichiara di aver fornito l’informativa, acquisito la dichiarazione del dipendente, conservato la documentazione e consegnato una copia al lavoratore.

Contenuto minimo dell’informativa

Il nuovo modello TFR3 individua i contenuti essenziali che devono essere portati a conoscenza del lavoratore. L’informativa dovrà riportare almeno i seguenti elementi:

Accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e relative forme pensionistiche previste dal CCNL applicato.

Forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica, indicando chiaramente il fondo pensione cui confluirà il TFR in caso di mancata scelta del lavoratore.

Funzionamento dell’adesione automatica, specificando gli effetti della mancata manifestazione di volontà entro il termine previsto.

Facoltà esercitabili entro 60 giorni dall’assunzione, illustrando le diverse opzioni riconosciute dalla normativa.

Modalità e tempistiche di destinazione del TFR, compresi gli effetti derivanti dalle diverse scelte esercitabili dal lavoratore.

Attenzione ai lavoratori di prima assunzione

Per i lavoratori di prima assunzione interessati dalla nuova disciplina, il mancato esercizio di una scelta entro 60 giorni comporta, in linea generale, il conferimento del TFR maturando alla forma pensionistica individuata dalla contrattazione collettiva applicabile, unitamente alla contribuzione datoriale e alla contribuzione del lavoratore nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Entro il medesimo termine di 60 giorni, il lavoratore può:

  • rinunciare all’adesione automatica;
  • conferire il TFR ad altra forma pensionistica complementare;
  • mantenere il TFR secondo il regime previsto dall’art. 2120 c.c.

Lavoratori già occupati in precedenza

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai lavoratori che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro.

In tali casi l’azienda dovrà verificare l’eventuale esistenza di una precedente adesione a forme pensionistiche complementari alimentate, in tutto o in parte, dal TFR. Il modello TFR3 contiene apposite sezioni dedicate alle dichiarazioni sulla posizione previdenziale pregressa.

Per i lavoratori non di prima assunzione che non risultino aderenti ad alcuna forma pensionistica complementare con conferimento del TFR, non trova applicazione il meccanismo dell’adesione automatica e continua ad applicarsi la disciplina ordinaria del TFR.

Decorrenza dei versamenti

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro dovrà comunicare l’adesione al fondo pensione interessato e avviare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Il primo versamento dovrà comprendere gli importi maturati sin dalla data di assunzione, con efficacia retroattiva dell’adesione.

Adempimenti documentali

Le aziende sono tenute a:

  • consegnare l’informativa al lavoratore;
  • acquisire e conservare il modello TFR3 sottoscritto;
  • rilasciare copia della documentazione al dipendente;
  • conservare la prova dell’avvenuta consegna dell’informativa e della dichiarazione resa dal lavoratore.

Indicazioni operative

Si raccomanda alle aziende associate di predisporre, per ogni nuova assunzione soggetta alla disciplina, un fascicolo contenente:

  • informativa personalizzata in funzione del CCNL applicato e del fondo pensione di riferimento;
  • modello TFR3 compilato e sottoscritto;
  • eventuale documentazione relativa a precedenti posizioni previdenziali complementari;
  • evidenza della consegna della documentazione al lavoratore.

Appare inoltre opportuno implementare procedure interne che consentano di monitorare con precisione la scadenza del termine di 60 giorni, al fine di gestire tempestivamente gli eventuali adempimenti conseguenti all’adesione automatica e i relativi versamenti contributivi.

Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindutriatoscanacentroecosta.it

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