La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) introduce importanti modifiche al D.Lgs. 151/2001 in materia di congedo parentale e congedi per malattia del figlio, con decorrenza 1° gennaio 2026.
Le nuove disposizioni si inseriscono nel quadro delle misure volte a favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e a sostenere la genitorialità.
La presente circolare riepiloga le principali novità di interesse per le imprese.
Congedo parentale – Estensione dell’età del figlio (art. 32 D.Lgs. 151/2001)
La riforma estende da 12 a 14 anni l’età entro cui ciascun genitore può fruire del congedo parentale.
Restano invariati:
- il limite massimo complessivo di 10 mesi tra i due genitori;
- la ripartizione dei periodi:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 in caso di utilizzo di almeno 3 mesi continuativi o frazionati;
- genitore unico/affidatario esclusivo: fino a 11 mesi.
L’estensione dell’età non modifica la durata complessiva, ma amplia la flessibilità temporale, consentendo l’utilizzo del congedo anche durante la preadolescenza.
Prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave (art. 33 D.Lgs. 151/2001)
Per i genitori di minori con disabilità grave accertata ai sensi della L. 104/1992:
- il prolungamento del congedo parentale è ora fruibile fino ai 14 anni di età del minore;
- la durata massima complessiva resta fissata in 3 anni, comprensivi del congedo parentale ordinario;
- il diritto è escluso in caso di ricovero a tempo pieno, salvo richiesta dei sanitari.
La modifica riconosce la necessità di supporto continuativo anche oltre la prima infanzia
Congedo parentale in caso di adozione e affidamento (art. 36 D.Lgs. 151/2001)
La legge di Bilancio 2026 prevede che:
- il congedo parentale spetti indipendentemente dall’età del minore;
- esso possa essere fruito entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre la maggiore età;
- l’indennità segua lo stesso arco temporale.
La riforma rafforza l’equiparazione tra genitorialità biologica e adottiva/affidataria.
Trattamento economico del congedo parentale
La legge non introduce modifiche al regime economico vigente. Restano pertanto confermate le percentuali di indennizzo e le condizioni già previste dal D.Lgs. 151/2001.
Congedo per malattia del figlio – Le novità (art. 47 D.Lgs. 151/2001)
Il comma 220 della legge n. 199/2025 introduce due modifiche rilevanti:
- a) Estensione dell’età del figlio
- Il limite passa da 8 a 14 anni.
- b) Aumento dei giorni fruibili
- Per ciascun genitore, i giorni di congedo per malattia del figlio tra 3 e 14 anni passano da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno, per ciascun figlio.
Resta invariato
- Per figli fino a 3 anni: diritto all’astensione per tutta la durata della malattia, senza limiti.
- Certificazione telematica della malattia del minore (invio INPS → datore di lavoro).
- Esclusione delle visite fiscali.
- Diritto all’interruzione delle ferie in caso di ricovero ospedaliero del figlio
Impatti organizzativi per le imprese
Le aziende dovranno:
- aggiornare le procedure interne di gestione delle assenze;
- adeguare i sistemi HR e payroll alle nuove soglie di età e ai nuovi limiti di fruizione;
- informare i lavoratori sulle nuove possibilità di utilizzo del congedo parentale e del congedo per malattia del figlio.
Le modifiche non comportano oneri economici aggiuntivi diretti per le imprese, poiché le indennità restano a carico dell’INPS.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si prega di contattare i funzionari di riferimento:
Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it


