LAVORO E PREVIDENZA

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Trattative  rinnovo CCNL Legno, sughero, mobile ed arredamento e boschivi e Forestali

Trattative rinnovo CCNL Legno, sughero, mobile ed arredamento e boschivi e Forestali

Nel corso dell'incontro si sono esaminati i seguenti articoli contrattuali (tra parentesi  i punti di  maggior  valenza per gli argomenti):

 

• modifiche di mansioni (recepimento del Decreto sul demansionamento);

• orario di lavoro in regime di flessibilità (aumento delle ore a disposizione delle aziende);

• contratto a tempo determinato (percentuale massima per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato);

• contratto di somministrazione

• apprendistato (norme generali)

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Protocollo Carta Blu UE

Protocollo Carta Blu UE

 

Premessa

In un ottica di fattiva collaborazione con il Ministero dell’Interno, volta a creare un sistema ordinato e regolato di gestione dei flussi migratori, Confindustria ha sottoscritto, lunedì 20 giugno, un Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione, per l’ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati attraverso il rilascio della Carta blu UE.

 

Contenuto del Protocollo

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Trattative per il rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature – Informativa n. 2

Trattative per il rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature – Informativa n. 2

Nel corso della riunione, convocata a delegazioni ristrette, abbiamo elencato i

principali aspetti normativi sui quali siamo disponibili a sviluppare un importante

confronto con le organizzazioni sindacali, prevedendo un percorso di approfondimento.

 

Riteniamo, infatti, che adeguare il CCNL alle riforme sul lavoro emanate negli ultimi

due anni e intervenire sugli istituti contrattuali che maggiormente possono incidere

sulla competitività delle imprese sia una priorità da perseguire e una opportunità da

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Lavoro Intermittente: verifica delle giornate

Premessa

Il Decreto Lavoro (1) ha istituito un “contingentamento” all’utilizzo, da parte di un medesimo datore di lavoro, dei lavoratori intermittenti, pari a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. In caso di superamento del predetto periodo, il legislatore ha previsto una sanzione consistente nella trasformazione del rapporto di lavoro da intermittente a tempo pieno e indeterminato.

Indicazioni Ministeriali

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