Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: la Consulta amplia i limiti dell’indennità risarcitoria

da | Ott 26, 2026

Importante novità per i datori di lavoro di minori dimensioni. Con la sentenza n. 174 del 22 ottobre 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8 della legge n. 604/1966 nella parte in cui subordinava alla presenza di oltre 15 dipendenti la possibilità di riconoscere un’indennità risarcitoria superiore a sei mensilità in caso di licenziamento illegittimo.

Cosa cambia

La pronuncia riguarda i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 presso aziende che non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Fino ad oggi, in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, nelle imprese con meno di 16 dipendenti l’indennità risarcitoria era compresa tra 2,5 e 6 mensilità della retribuzione globale di fatto. Le maggiorazioni previste dalla legge fino a 10 o 14 mensilità erano invece riconoscibili solo se il datore di lavoro occupava complessivamente più di 15 lavoratori.

A seguito della decisione della Consulta, tale limitazione viene meno. Anche nelle piccole imprese il giudice potrà applicare le maggiorazioni previste dalla legge, tenendo conto dell’anzianità di servizio del lavoratore.

Indennità fino a 10 o 14 mensilità

In particolare, l’indennità potrà essere elevata:

  • fino a 10 mensilità per i lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio;
  • fino a 14 mensilità per i lavoratori con oltre 20 anni di anzianità di servizio.

La Corte ha infatti ritenuto che il limite massimo di sei mensilità non consentisse un adeguato risarcimento del danno né una sufficiente funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro.

Nessun aumento automatico

La sentenza non introduce un incremento automatico dell’indennità. La quantificazione del risarcimento continua a essere rimessa alla valutazione del giudice, che dovrà considerare i criteri già previsti dall’articolo 8 della legge n. 604/1966, tra cui:

  • anzianità di servizio del lavoratore;
  • numero dei dipendenti occupati;
  • dimensioni dell’impresa;
  • comportamento delle parti;
  • circostanze del caso concreto.

Pertanto, il superamento del limite di sei mensilità rappresenta una possibilità e non una conseguenza automatica della pronuncia.

Le motivazioni della Corte

La Corte Costituzionale ha evidenziato che una tutela risarcitoria compresa tra 2,5 e 6 mensilità rischiava di determinare una sostanziale standardizzazione dell’indennizzo, limitando la capacità del giudice di personalizzare la tutela in relazione alla gravità dell’illegittimità del licenziamento e alle condizioni del lavoratore coinvolto.

La Consulta ha inoltre richiamato il proprio precedente intervento sul regime delle tutele crescenti, sottolineando l’esigenza di evitare disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015.

Gli effetti per le aziende

Per le piccole imprese la sentenza comporta un possibile incremento dell’esposizione economica nei contenziosi relativi a licenziamenti dichiarati illegittimi.

Alla luce della pronuncia, si raccomanda alle aziende di:

  • verificare con particolare attenzione la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo prima dell’avvio delle procedure di licenziamento;
  • curare la corretta istruzione e documentazione delle contestazioni disciplinari;
  • valutare preventivamente il rischio economico del contenzioso, soprattutto nei confronti di lavoratori con elevata anzianità aziendale;
  • approfondire, con il supporto dei consulenti del lavoro e dei legali aziendali, le possibili implicazioni della nuova disciplina nei procedimenti in corso.

In sintesi

La sentenza n. 174/2026 segna un ulteriore intervento della Corte Costituzionale volto a superare i limiti risarcitori rigidi nei licenziamenti illegittimi.

Pur non modificando le regole sulla reintegrazione nei casi di licenziamento nullo, discriminatorio o intimato in forma orale, la decisione amplia significativamente il margine di valutazione del giudice anche nelle imprese di minori dimensioni, rafforzando la funzione compensativa e deterrente dell’indennità risarcitoria.

 

In sintesi, per i licenziamenti illegittimi nelle imprese di minori dimensioni, la disciplina risulta oggi così articolata:

Data di assunzione

Indennità per licenziamento ingiustificato
Prima del 7 marzo 2015 2,5–10 mensilità, elevabili fino a 14 mensilità con anzianità superiore a 2o 20 anni.
Dal 7 marzo 2015 3–18 mensilità, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 9 del D. Lgs. n. 23/2015

 

 

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