Esonero contributivo e certificazione della parità di genere
I datori di lavoro privati in possesso della Certificazione della parità di genere possono accedere a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico fino all’1%, entro il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario. L’istanza deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica.
L’agevolazione è riservata ai datori di lavoro che hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 2025, la certificazione rilasciata da organismi accreditati secondo la Prassi UNI/PdR 125:2022.
Requisiti per accedere all’esonero contributivo
Possono beneficiare dell’esonero i datori di lavoro privati che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
- conseguimento della certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025;
- certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi della UNI/PdR 125:2022;
- presentazione dell’istanza telematica all’INPS entro il 30 aprile 2026.
Ai fini dell’ammissibilità, rileva esclusivamente la data di rilascio della certificazione.
Presentazione della domanda all’INPS
Come da istruzioni fornite dall’Istituto, la domanda deve essere trasmessa tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” disponibile sul sito www.inps.it, selezionando il modulo “SGRAVIO PAR_GEN” e indicando come anno di riferimento il 2025.
L’INPS procederà all’elaborazione massiva delle istanze nel corso del 2026, nel rispetto del limite di spesa complessivo pari a 50 milioni di euro annui.
I datori di lavoro che hanno già ottenuto l’accoglimento della domanda nelle precedenti campagne e che sono ancora in possesso di una certificazione valida non sono tenuti a presentare una nuova istanza.
Misura e durata dell’agevolazione
L’esonero contributivo, una volta autorizzato, è riconosciuto:
- in misura non superiore all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
- entro il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario;
- per l’intero periodo di validità della certificazione della parità di genere.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, l’importo dell’esonero sarà ridotto proporzionalmente per tutti i beneficiari ammessi.
Compilazione della domanda: informazioni richieste
All’interno del modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN” devono essere inserite le seguenti informazioni:
- dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
- retribuzione media mensile globale stimata per il periodo di validità della certificazione, riferita al complesso delle retribuzioni aziendali e non ai singoli lavoratori;
- aliquota datoriale media stimata per il medesimo periodo;
- forza aziendale media stimata durante la validità della certificazione;
- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione, con indicazione del codice identificativo del certificato e dell’organismo di certificazione accreditato;
- data di emissione e periodo di validità della certificazione. In caso di modifica del certificato, deve essere indicata la data della prima emissione del certificato in corso di validità.
Le informazioni fornite in sede di domanda sono determinanti ai fini del riconoscimento del beneficio.
Fase successiva alla presentazione delle istanze
Dopo il 30 aprile 2026, l’INPS procederà alla verifica delle domande presentate. In caso di esito positivo, l’istanza risulterà “accolta” all’interno del Portale delle Agevolazioni e sarà indicato l’importo dell’esonero autorizzato.
Alle posizioni contributive ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione “4R”, che identifica le aziende autorizzate all’esonero previsto dall’art. 5 della legge n. 162/2021.
Fruizione dell’esonero e obblighi del datore di lavoro
L’esonero può essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per tutta la sua durata.
In caso di rinuncia o revoca della certificazione della parità di genere, il datore di lavoro è tenuto a:
- comunicarlo tempestivamente all’INPS tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente;
- inviare una PEC al Dipartimento per le Pari opportunità;
- sospendere immediatamente la fruizione dell’agevolazione, sotto la propria responsabilità.
Rapporto biennale sulla situazione del personale
Ricordiamo che entro il 30 aprile 2026 deve essere presentato anche il Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto dall’art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Tale adempimento è obbligatorio solo per le aziende con più di 50 dipendenti e può essere presentato su base volontaria dalle altre imprese. Si precisa che il Rapporto biennale non consente di accedere all’esonero contributivo, che resta subordinato esclusivamente al possesso della formale certificazione della parità di genere.
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni:
Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: l.lorenzini@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it
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