Esonero contributivo nuove assunzioni dopo l’Alternanza Scuola-Lavoro

Lug 11, 2017

La “Legge di Bilancio 2017” ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro.
La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1°gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.

Lavoratori per  i quali spetta l’incentivo

L’esonero spetta a coloro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30 per cento di uno dei seguenti parametri alternativi:
  1.  le ore di alternanza previste dalla “buona scuola”;
  2. il monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi IEFP;
  3. il monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ITS;
  4. il monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
Possono essere assunti con l’incentivo anche giovani che siano stati assunti dalla stessa aziende in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca.

Condizioni per il diritto all’esonero contributivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, e, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

L’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) l’assunzione viola il diritto di precedenza;
2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
3) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume;
4) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti  l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni di:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
– assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
– rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione

L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente.

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:
– dei premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.”;
– del contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà residuale.

L’esonero riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua.

Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo  fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83  (€ 3.250,00/12).

Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€  3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Modalità di riconoscimento dell’incentivo.

I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.

I datori di lavoro interessati al riconoscimento dell’agevolazione, dovranno inviare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata;
  • la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time.

Entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico l’INPS:

  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
  • verificherà la disponibilità residua della risorsa;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse, accertata in via prospettica per tutto il periodo agevolabile, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione – per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Se l’istanza inviata viene accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all’istanza inviata, avrà l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine alla sussistenza delle comunicazioni obbligatorie e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo all’istanza, visualizzabile dall’utente.

Il datore di lavoro la cui istanza telematica di conferma verrà accolta riceverà l’indicazione della misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito in trentasei quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Si precisa che le procedure informatiche, all’atto dell’elaborazione dell’istanza telematica, calcoleranno l’importo del beneficio in base alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ed incrementeranno tale importo del 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni in aumento della retribuzione lorda nel corso del periodo di incentivo.

L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio operato sulle denunce contributive.

Modalità di accertamento dei presupposti legittimanti la fruizione dell’incentivo

ll controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto all’assunzione agevolata in oggetto sarà svolto in via ispettiva, avvalendosi anche delle informazioni in possesso del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Costituiscono elementi probanti dell’attività di alternanza scuola lavoro i seguenti elementi:

  • la convenzione stipulata con l’istituzione scolastica o formativa per l’attivazione del tirocinio;
  • il progetto formativo individuale allegato alla convenzione per l’attivazione del tirocinio;
  • il foglio presenze dello studente in impresa;
  • la dichiarazione rilasciata dall’istituzione scolastica o formativa, attestante l’effettivo svolgimento del tirocinio in coerenza con i contenuti e la durata previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, nonché di altre attività riconducibili al percorso di alternanza scuola-lavoro realizzate dal medesimo datore di lavoro.

Con riferimento all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, costituiscono elementi probanti dello svolgimento dell’apprendistato duale:

  • il protocollo formativo stipulato tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa;
  • il contratto di apprendistato;
  • il piano formativo individuale;
  • il dossier individuale dell’apprendista;
  • la dichiarazione dell’istituzione scolastica e formativa attestante il conseguimento del titolo da parte del giovane.

Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero (Uniemens)

I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza luglio 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando: nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese; in <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • <TipoIncentivo> – “BASL” -;
  • <CodEnteFinanziatore> – “H00” -;
  • <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero di competenza da gennaio a giugno 2017 (esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2017)

L’Inps riporterà il tutto sul DM2013 “VIRTUALE” identificando con il codice:

  • “L470” – “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”;
  • “L471” – “arretrati gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2017 esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 232/2016”.

Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo ed il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens

L’esposizione dell’agevolazione eccedente la soglia massima mensile nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

  • <CausaleACredito> : “L709”
  • <ImportoACredito>: importo dell’esonero contributivo da recuperare

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • <CausaleADebito>: “M316”
  • <ImportoADebito>: l’importo da restituire.

 

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