L’INPS, con il Messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione delle misure straordinarie introdotte dall’art. 6 del Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 107, finalizzate a rafforzare le tutele dei lavoratori e a garantire la continuità delle attività produttive in presenza di eccezionali situazioni climatiche, comprese le straordinarie ondate di calore.
Le disposizioni trovano applicazione dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e riguardano in particolare i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, con particolare riferimento ai settori edile, lapideo e delle escavazioni;
Misure straordinarie di CIGO per edilizia, lapideo ed escavazioni
Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE) riconducibili all’emergenza climatica, i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria con importanti deroghe rispetto alla disciplina ordinaria.
Neutralizzazione dei periodi ai fini della durata massima
La principale novità consiste nel fatto che i periodi di CIGO fruiti dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 per eventi climatici eccezionali non sono computati nel limite massimo delle 52 settimane nel biennio mobile previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 148/2015.
Si tratta di una misura particolarmente rilevante per le imprese dell’edilizia e del comparto lapideo, normalmente soggette al computo di tali periodi nel plafond massimo fruibile.
Nessun requisito dei 30 giorni di anzianità
Per le domande CIGO con causale EONE continua a non trovare applicazione il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva interessata.
Esonero dal contributo addizionale
Le imprese che richiedono la CIGO per le fattispecie disciplinate dall’art. 6 del D.L. n. 107/2026:
- non sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.
Resta tuttavia fermo che tali periodi continuano a rilevare ai fini della determinazione dell’aliquota del contributo addizionale eventualmente dovuto per successivi trattamenti di integrazione salariale nel quinquennio mobile.
Termine di presentazione delle domande
Le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Aspetti operativi
L’INPS conferma che le domande devono essere inoltrate con le consuete modalità telematiche. Per le prestazioni eccedenti il limite ordinario delle 52 settimane dovrà essere utilizzato, in fase di conguaglio, il nuovo codice Uniemens“L153 – Conguaglio CIGO DL 107-2026”.
Considerazioni operative per le imprese
Le misure introdotte dal D.L. n. 107/2026 assumono particolare rilievo per le imprese dei comparti edilizia, lapideo ed escavazione, frequentemente esposte alle sospensioni delle attività dovute alle elevate temperature estive.
La neutralizzazione dei periodi di CIGO dal conteggio delle 52 settimane e l’esonero dal contributo addizionale consentono infatti di gestire con maggiore flessibilità le interruzioni dell’attività determinate dalle eccezionali condizioni climatiche, senza compromettere la futura disponibilità degli ammortizzatori sociali ordinari.
Si raccomanda pertanto alle imprese interessate di monitorare attentamente le situazioni di rischio climatico e di procedere tempestivamente alla presentazione delle istanze nei termini previsti dalla normativa e dalle istruzioni INPS.
Per eventuali ed ulteriori chiarimenti contattare i funzionari di riferimento
Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it
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