Dimissioni per fatti concludenti: le prime sentenze di merito

Gen 14, 2026

L’art. 19 della legge n. 203/2024 ha introdotto una nuova procedura per considerare risolto il rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata prolungata, con l’obiettivo di contrastare le dimissioni in bianco e l’uso improprio della NASpI.

La norma prevede che, superato il termine di assenza ingiustificata fissato dal CCNL o, in mancanza, oltre 15 giorni, il datore di lavoro possa comunicare l’assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro ed  il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, senza necessità delle dimissioni telematiche.

Le prime sentenze dei Tribunali stanno però dando interpretazioni divergenti, creando incertezza applicativa.

 Due orientamenti giurisprudenziali contrapposti

  1. Orientamento Trento – Milano
  • Il termine previsto dal CCNL prevale su quello legale.
  • Solo se il contratto collettivo non disciplina l’assenza ingiustificata, si applicano i 15 giorni della legge.
  • L’assenza oltre il termine contrattuale può essere considerata dimissione per fatti concludenti, senza attivare la procedura disciplinare.
  1. Orientamento Bergamo – Ravenna
  • Il termine del CCNL serve solo a valutare la gravità disciplinare dell’assenza, non a far scattare le dimissioni di fatto.
  • Le dimissioni per fatti concludenti richiedono un termine più lungo, idoneo a rendere inequivocabile la volontà del lavoratore di abbandonare il posto.
  • In assenza di una previsione contrattuale specifica e adeguata, si applicano sempre i 15 giorni.
  • I termini contrattuali brevi (3–5 giorni) non possono far presumere una volontà dimissionaria.

 Implicazioni per le imprese

La giurisprudenza è oggi incerta e gli orientamenti sono opposti. Se dovesse prevalere la linea Trento–Milano, la procedura delle dimissioni di fatto verrebbe fortemente ridimensionata, con ritorno alla gestione disciplinare dell’assenza ingiustificata (contestazione, audizione, licenziamento). Se invece prevalesse la linea Bergamo–Ravenna, i 15 giorni resterebbero il parametro principale per presumere la volontà dimissionaria.

Indicazioni operative consigliate

In attesa di orientamenti consolidati (anche di grado superiore), per le imprese è consigliabile:

  • Applicare il termine dei 15 giorni come indicato dal Ministero del Lavoro.
  • Comunicare puntualmente all’ITL l’assenza ingiustificata prolungata.
  • Raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa all’assenza (turni, comunicazioni, testimonianze, eventuali contatti mancati).
  • Valutare caso per caso se l’assenza sia effettivamente indicativa di una volontà di abbandono.
  • Utilizzare la procedura disciplinare ordinaria quando l’assenza è breve o non chiaramente riconducibile a una volontà dimissionaria.

 

Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it

 

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