Decreto “1° maggio” convertito in Legge n. 112/2026 – principali novità in materia di lavoro

da | Lug 16, 2026

Facciamo seguito alla pubblicazione della Legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del D.L. n. 62/2026 (c.d. “Decreto 1° maggio”), per evidenziare le principali novità introdotte nel corso dell’esame parlamentare che interessano direttamente le imprese.

 Tirocini extracurriculari: durata massima nel gruppo di imprese

Viene introdotto un limite massimo di 12 mesi complessivi per i tirocini extracurriculari svolti all’interno del medesimo gruppo di imprese, al fine di evitare utilizzi reiterati del tirocinio attraverso società appartenenti allo stesso gruppo. Restano fermi gli ulteriori limiti previsti dalla normativa regionale e nazionale.

Implicazioni per le aziende

  • Necessaria una verifica dei percorsi di tirocinio già svolti dal medesimo soggetto presso società del gruppo.
  • Maggiore attenzione alla programmazione dei percorsi formativi e agli inserimenti successivi.

 Ripristino degli incentivi per assunzioni effettuate tra gennaio e aprile 2026

La legge di conversione salva gli effetti delle disposizioni che erano state involontariamente travolte dall’abrogazione della cosiddetta “norma ponte”. Tornano quindi pienamente efficaci gli incentivi previsti dal Decreto Coesione per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2026.

In particolare, viene confermato lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 privi di precedenti rapporti stabili, con:

  • esonero fino al 100% della contribuzione datoriale;
  • durata fino a 24 mesi;
  • limite massimo di 500 euro mensili (650 euro nelle aree ZES);
  • necessità del rispetto dell’incremento occupazionale netto nei casi previsti.

Si attendono le istruzioni operative dell’INPS.

 Welfare aziendale e sostegno alla genitorialità

Per il triennio 2026-2028 viene introdotto un incentivo rivolto alle imprese che adottano e certificano misure di sostegno alla natalità e alla genitorialità.

Le imprese in possesso delle certificazioni richieste potranno beneficiare di:

  • un esonero contributivo fino all’1% della contribuzione dovuta;
  • nel limite massimo di 50.000 euro annui;
  • nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

La misura sarà operativa dopo l’emanazione del decreto attuativo.

Collocamento mirato: tutela dei lavoratori con disabilità

I lavoratori con disabilità assunti con:

  • contratto di apprendistato;
  • contratto a tempo determinato,

potranno mantenere la posizione nelle graduatorie del collocamento mirato fino all’eventuale stabilizzazione del rapporto di lavoro.

La norma intende favorire l’effettivo inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Definizione legislativa del “Trattamento Economico Complessivo” (TEC)

Tra le novità di maggiore rilievo vi è l’introduzione di una definizione normativa del Trattamento Economico Complessivo (TEC), destinata ad assumere un ruolo centrale sia nell’accesso agli incentivi occupazionali sia nelle future controversie relative all’adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Costituzione.

Sono ricomprese nel TEC:

  • tutte le voci retributive fisse e continuative;
  • mensilità aggiuntive;
  • indennità fisse;
  • welfare contrattuale spettante alla generalità dei dipendenti;
  • altri istituti aventi valore economico.

Restano escluse le componenti discrezionali e variabili riconosciute individualmente.

Rilevanza pratica La norma rafforza ulteriormente il riferimento ai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 Contratti di prossimità: nuovi obblighi di deposito e garanzie

La legge introduce alcune importanti modifiche alla disciplina dei contratti di prossimità.

Deposito obbligatorio

Tutti gli accordi di prossimità dovranno essere depositati:

  • presso il Ministero del Lavoro;
  • presso l’archivio del CNEL.

Aziende con meno di 15 dipendenti

Quando l’accordo comporta condizioni peggiorative per i lavoratori:

  • la sottoscrizione dovrà avvenire presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
  • i lavoratori interessati dovranno essere informati almeno tre giorni prima della firma.

Le nuove disposizioni puntano a rafforzare trasparenza e controlli.

 Rinnovi contrattuali: aumento dell’anticipazione automatica

In caso di mancato rinnovo del CCNL entro nove mesi dalla scadenza, viene rafforzato il meccanismo di tutela salariale.

L’anticipazione automatica degli incrementi retributivi passa dal:

  • 30% al 50% dell’IPCA-NEI (indice dei prezzi al consumo al netto degli energetici importati).

La disciplina si applicherà:

  • immediatamente per i contratti che scadono dopo il 1° maggio 2026;
  • dal 1° gennaio 2027 per quelli già scaduti a tale data.

Distacco di personale per salvaguardia occupazionale

In via sperimentale fino al 31 dicembre 2029, viene introdotta la possibilità di attivare distacchi di lavoratori anche in assenza del tradizionale interesse del distaccante, purché previsti da accordi sindacali e finalizzati a: salvaguardare l’occupazione;

  • assicurare la continuità produttiva;
  • evitare esuberi;
  • ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali;
  • conservare competenze professionali. Si tratta di una novità di particolare interesse per le aziende che si trovano ad affrontare riorganizzazioni produttive o temporanei squilibri occupazionali.

Somministrazione di lavoro: nuove regole sulla continuità occupazionale

La legge introduce importanti precisazioni sul computo dei periodi di missione dei lavoratori somministrati.

In particolare:

  • i periodi svolti da lavoratori assunti dall’Agenzia a tempo indeterminato non rilevano ai fini del limite dei 24 mesi presso lo stesso utilizzatore;
  • è consentita la permanenza presso il medesimo utilizzatore fino a 36 mesi, salvo diversa disciplina collettiva.

Resta nulla qualsiasi clausola che ostacoli l’assunzione diretta del lavoratore da parte dell’utilizzatore.

Considerazioni finali

Le modifiche introdotte in sede di conversione intervengono su temi particolarmente rilevanti per le imprese: incentivi all’occupazione, welfare aziendale, retribuzione adeguata, contrattazione collettiva, somministrazione e gestione delle eccedenze di personale.

Particolare attenzione merita la nuova definizione di Trattamento Economico Complessivo, destinata ad avere effetti non solo sull’accesso alle agevolazioni contributive, ma più in generale sul sistema delle relazioni industriali e sul contenzioso retributivo.

Per ulteriori informazioni contattare i funzionari di riferimento:

Per Firenze:

e.masi@confidnustriatoscanacentroecosta.it

s.rinaldo@confidnsutriatoscanacentroecosta.it

v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it

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