Credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali 2026: al via le comunicazioni dal 2 marzo

Feb 26, 2026

Dal 2 marzo al 1° aprile 2026 le imprese possono presentare la comunicazione per accedere al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali relativi all’anno 2026. L’agevolazione, prevista dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017 e disciplinata dal D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 , è finalizzata a incentivare gli investimenti pubblicitari sulla stampa, premiando l’aumento della spesa rispetto all’anno precedente.

Ambito soggettivo e oggettivo

Possono accedere al beneficio:

  • imprese di qualsiasi dimensione;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali.

Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Non rientrano più tra le spese ammesse quelle sostenute su emittenti radiofoniche e televisive.

Meccanismo dell’incremento e misura del credito

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2026 rispetto a quelli realizzati nel 2025 sugli stessi mezzi di informazione. Il beneficio è subordinato alla condizione che l’incremento sia almeno pari all’1% rispetto all’anno precedente. Il credito è concesso nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti “de minimis”.

Modalità e termini di presentazione

La procedura si articola in due fasi:

    1. Comunicazione per l’accesso al credito
      Da presentare dal 2 marzo al 1° aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (accesso con SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel/Fisconline) .La comunicazione costituisce una prenotazione delle risorse sulla base degli investimenti effettuati e/o programmati nell’anno.
    2. Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati
      Da trasmettere dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027, al fine di attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione preventiva. L’importo indicato in sede di dichiarazione sostitutiva non può essere superiore a quello precedentemente comunicato.

Fruizione del credito e profili operativi

Il credito riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, successivamente alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi. In caso di richieste eccedenti le risorse stanziate, l’importo spettante potrà essere rideterminato proporzionalmente.

Le imprese sono invitate a verificare con attenzione:

    • la corretta determinazione dell’incremento rispetto al 2025, poiché il credito si applica esclusivamente sulla differenza positiva tra gli investimenti effettuati nei due esercizi e non sull’intero importo sostenuto nel 2026;
    • il rispetto della soglia minima dell’1%, requisito indispensabile per accedere all’agevolazione: in assenza di un incremento almeno pari a tale percentuale, il beneficio non spetta;
    • la capienza del plafond “de minimis”, trattandosi di aiuto di Stato soggetto a limite massimo cumulabile nell’arco di tre esercizi finanziari;
    • l’eventuale obbligo di documentazione antimafia qualora il credito richiesto superi 150.000 euro, con conseguente necessità di adempiere agli specifici obblighi dichiarativi previsti dalla normativa vigente.
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