Slittano fino al 31 marzo i termini di invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 conclusi nel 2025 e l’Agenzia delle Entrate pubblica alcuni chiarimenti sotto forma di FAQ per consentire alle imprese di evitare errori formali nell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati del piano Transizione 4.0.
Proroga al 31 marzo 2026 delle comunicazioni di completamento investimenti 2025
Con il Decreto direttoriale del 28 gennaio 2026, pubblicato sul sito del Mimit, viene prorogato dal 31 gennaio 2026 al 31 marzo 2026 il termine per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 ultimati entro il 31 dicembre 2025. Per l’utilizzo di tale credito occorre indicare in F24 il codice tributo 7077, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41 dell’11 giugno 2025.
Completamento investimenti nel 2024
Le imprese che hanno comunicato al Mimit/Gse il completamento dell’investimento nel 2024 e hanno iniziato a fruire della prima quota del credito d’imposta utilizzando il codice tributo 6936 dovranno continuare a indicare nel modello F24 il codice tributo dell’anno di completamento dell’investimento, quindi il 2024, anche quando si fruiscono le quote negli anni successivi. La seconda quota, utilizzabile dal 2025, e la terza, dal 2026, devono quindi riportare sempre il 2024 come anno di riferimento. Ciò è stato chiarito dalla risoluzione n. 25/2024.
Completamento investimenti nel 2025
Considerato che nel 2025 si sovrappongono due diversi regimi normativi, alcune imprese che hanno completato gli investimenti nel 2025, hanno richiesto all’Agenzia quale codice indicare nel modello F24 per la seconda e la terza quota del credito. L’Agenzia ha chiarito che:
- se entro il 31 dicembre 2024 sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione e l’ordine è stato accettato dal venditore, si applica il regime previsto dalla legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) e il credito si utilizza con il codice tributo 6936, indicando sempre come anno di riferimento il 2025, anche per le quote fruite nel 2026 e nel 2027;
- se invece gli acconti versati entro il 2024 erano inferiori al 20%, oppure l’ordine non era stato accettato, si applica il regime introdotto dalla legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio per il 2025), il codice tributo da utilizzare è il 7077 e l’anno di riferimento resta comunque il 2025.
Completamento investimenti nel 2026
Per quanto riguarda l’utilizzo del credito d’imposta già nell’anno, la normativa prevede che entro il 31 dicembre 2025 deve essere versato l’acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione e l’ordine deve essere stato accettato dal venditore; inoltre, il completamento dell’investimento deve avvenire entro il 30 giugno 2026. In questo caso la prima quota può essere utilizzata già nel 2026, la seconda dal 2027 e la terza dal 2028. Nel modello F24 occorre indicare il codice tributo 7077 e come anno di riferimento sempre il 2026, anche per le quote utilizzate negli anni successivi.
Se invece gli acconti versati entro il 2025 sono inferiori al 20%, oppure l’ordine non è stato accettato, o ancora il completamento avviene oltre il 30 giugno 2026, il credito non può essere fruito nel 2026.
Per informazioni
Firenze: Area Fisco, e-mail fisco@confindustriatoscanacentroecosta.it
Livorno e Massa Carrara: Silvia Civalleri, e-mail s.civalleri@confindustriatoscanacentroecosta.it


