Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Sulla base delle previsioni normative devono essere rispettati i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Misura del compenso
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche quando la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
– contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
– premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %.
Limiti all’utilizzo
Il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale è ammesso solo ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.
Ai fini del computo devono essere ricompresi i lavoratori:
- di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.);
- part-time in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno;
- intermittenti in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre.
Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.
La legge vieta il ricorso al contratto di prestazioni occasionali:
-
da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini:
-
nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
-
in agricoltura, salvo le previsioni di legge.
Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale
Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
– i dati identificativi del prestatore;
– la misura del compenso pattuita;
– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
– il settore di impiego del prestatore;
– altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
L’utilizzatore dovrà inoltre fornire apposita dichiarazione nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle seguenti categorie:
– titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età;
– persona disoccupata;
– percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Se la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore può effettuare telematicamente la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.
Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede pertanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.
Ai fini di tutelare al massimo il lavoratore, la piattaforma telematica INPS supporta:
- l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di SMS e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore;
- l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di SMS e MyINPS, della eventuale comunicazione di revoca. In questo modo, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa
- la conferma telematica, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa.
La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.
La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:
- versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e della causale di pagamento “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore;
- strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore. Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.
Le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.
La misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore.
La gestione dell’erogazione dei compensi ai prestatori
Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:
- tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
- in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (€ 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’INPS dall’importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione
Profili sanzionatori e regolarizzazioni
Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi: importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un
singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.