Con la sentenza n. 11269 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento in materia di lavoro a tempo determinato per attività stagionali, escludendo l’applicazione del limite massimo di 5 proroghe previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
La decisione assume particolare rilevanza per le imprese che operano in settori caratterizzati da esigenze produttive stagionali, contribuendo a definire con maggiore certezza il quadro normativo di riferimento.
Il caso esaminato dalla Corte
La pronuncia trae origine da una controversia nella quale la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la trasformazione di un contratto a termine stagionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Secondo i giudici di secondo grado, infatti, il superamento del limite di 5 proroghe nell’arco di 36 mesi comportava la conversione del rapporto, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dalla normativa vigente.
La società ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo l’inapplicabilità di tale limite ai rapporti di lavoro stagionali.
La disciplina speciale delle attività stagionali
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha valorizzato la specificità della disciplina prevista per le attività stagionali.
Secondo i giudici, il limite numerico delle proroghe introdotto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 è strettamente collegato all’esistenza di un limite massimo di durata complessiva del contratto a tempo determinato. La proroga, infatti, rappresenta uno strumento che consente di estendere un rapporto già in essere entro il perimetro temporale massimo fissato dalla legge.
Tale presupposto viene meno nel caso delle attività stagionali.
L’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 esclude espressamente i contratti stagionali dal limite massimo di durata complessiva previsto per la generalità dei rapporti a termine. Di conseguenza, secondo la Cassazione, deve ritenersi esclusa anche l’applicazione del limite quantitativo delle proroghe.
La Corte evidenzia come una diversa interpretazione risulterebbe incoerente sotto il profilo sistematico.
Per i contratti stagionali, infatti, la normativa prevede una deroga alla regola dello “stop and go”, consentendo la stipulazione di successivi contratti a termine senza il rispetto degli intervalli temporali ordinariamente richiesti tra un contratto e l’altro.
Il rapporto tra proroghe e rinnovi
Secondo la Cassazione, sarebbe irragionevole consentire alle imprese di procedere a rinnovi potenzialmente ripetuti e ravvicinati ed, allo stesso tempo, imporre un limite rigido al numero delle proroghe.
Un’interpretazione di questo tipo, inoltre, rischierebbe di svuotare di efficacia la norma, poiché il limite potrebbe essere facilmente aggirato ricorrendo ai rinnovi contrattuali anziché alle proroghe.
La compatibilità con la normativa europea
La Suprema Corte ha inoltre ritenuto la propria interpretazione pienamente coerente con la disciplina europea sul lavoro a tempo determinato ed, in particolare, con la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
La normativa europea richiede l’adozione di misure idonee a prevenire l’utilizzo abusivo dei contratti a termine reiterati. Nel caso delle attività stagionali, tale esigenza risulta soddisfatta dalla presenza di una ragione oggettiva che giustifica il ricorso al rapporto a termine: la natura stessa dell’attività, caratterizzata da esigenze produttive temporanee e ricorrenti.
Attività stagionali: ambito di applicazione circoscritto
Un ulteriore elemento valorizzato dalla Corte riguarda la rigorosa individuazione delle attività stagionali da parte dell’ordinamento.
Tali attività sono infatti definite in modo tassativo dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n. 1525/1963, nonché dalle eventuali integrazioni previste dalla contrattazione collettiva.
Questa tipizzazione limita l’ambito di utilizzo del lavoro stagionale e costituisce un presidio contro possibili impieghi impropri o abusivi del contratto a termine.
Il principio affermato dalla Cassazione
Con la sentenza n. 11269/2026, la Corte di Cassazione ha quindi stabilito che i contratti a tempo determinato per attività stagionali non sono soggetti al limite massimo di 5 proroghe previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
Secondo la Corte, tale limite presuppone l’applicazione del limite massimo di durata complessiva dei rapporti a termine, dal quale le attività stagionali sono espressamente escluse per disposizione normativa.
La pronuncia rappresenta un importante punto di riferimento interpretativo per le imprese e conferma l’autonomia della disciplina speciale prevista per il lavoro stagionale rispetto alle regole applicabili ai contratti a tempo determinato ordinari.
In allegato il testo integrale della sentenza.
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