Si segnala che la recente introduzione dell’art. 7-bis, inserito in sede di conversione del D.L. n. 62/2026 dalla legge n. 112/2026, ha apportato rilevanti novità alla disciplina della contrattazione di prossimità prevista dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011.
La contrattazione di prossimità rappresenta uno strumento particolarmente significativo per le imprese, consentendo, in presenza di specifiche finalità e previo accordo con le organizzazioni sindacali legittimate, di introdurre deroghe a disposizioni di legge e di contratto collettivo in determinate materie, al fine di rispondere alle esigenze organizzative, produttive e occupazionali dell’azienda.
Finalità degli accordi di prossimità
La validità degli accordi è subordinata al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
- incremento dell’occupazione;
- miglioramento della qualità dei contratti di lavoro;
- introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori;
- emersione del lavoro irregolare;
- incremento della competitività aziendale e dei livelli salariali;
- gestione di situazioni di crisi aziendale e occupazionale;
- realizzazione di investimenti e avvio di nuove attività produttive.
Ambiti nei quali è possibile intervenire
Gli accordi possono prevedere deroghe, anche temporanee, riguardanti varie materie, tra cui:
impianti audiovisivi e nuove tecnologie;
mansioni e inquadramenti;
organizzazione dell’orario di lavoro;
responsabilità negli appalti (con esclusione della materia previdenziale e assicurativa);
contratti a tempo determinato;
lavoro a tempo parziale;
trasformazione dei rapporti di lavoro;
collaborazioni e partite IVA;
conseguenze derivanti dal licenziamento, con esclusione dei casi discriminatori o collegati a maternità e matrimonio.
Resta fermo il divieto di derogare ai principi costituzionali, alle norme dell’Unione Europea e agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
Obbligo di deposito degli accordi
Una delle principali novità riguarda l’obbligo, operativo dal 28 giugno 2026, di depositare tutti i contratti e gli accordi collettivi di prossimità presso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e presso l’archivio del CNEL.
Tale previsione è finalizzata a:
- attribuire data certa agli accordi;
- creare una banca dati nazionale degli accordi in deroga;
- agevolare l’attività di controllo degli organi ispettivi;
- rafforzare la trasparenza nei rapporti di lavoro e nelle politiche retributive.
Sono tuttavia attesi chiarimenti ministeriali in merito alle modalità e ai termini del deposito, nonché all’eventuale obbligo di registrazione degli accordi già sottoscritti e ancora efficaci.
Disciplina speciale per le imprese fino a 15 dipendenti
Particolare attenzione deve essere riservata agli accordi conclusi nelle aziende con meno di quindici dipendenti che prevedano condizioni peggiorative per i lavoratori interessati. In tali casi la normativa stabilisce che:
- l’accordo debba essere sottoscritto presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro;
- i lavoratori coinvolti debbano essere informati almeno nei tre giorni precedenti la sottoscrizione mediante posta elettronica o altre modalità aziendali idonee.
La disposizione appare particolarmente rilevante nelle situazioni di crisi aziendale in cui l’accordo possa comportare sacrifici temporanei per i lavoratori al fine di preservare i livelli occupazionali.
Considerazioni operative
La contrattazione di prossimità può costituire un importante strumento di flessibilità e adattamento organizzativo, soprattutto in presenza di esigenze straordinarie legate a investimenti, innovazione, crisi aziendali o processi di riorganizzazione.
Alla luce delle recenti modifiche normative e dei possibili profili interpretativi ancora aperti, si raccomanda alle imprese interessate di valutare con attenzione il ricorso a tale istituto
Per eventuali approfondimenti contattare i funzionari di riferimento.
Per Firenze:e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it ; s.rinaldo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustrialivornomassacarrara.it


