Con la Circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della disciplina introdotta dall’articolo 1 della Legge 18 luglio 2025, n. 106, che ha riconosciuto specifiche tutele ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%.
Un congedo fino a 24 mesi con conservazione del posto di lavoro
La normativa riconosce ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato la possibilità di fruire di un congedo, continuativo o frazionato, per un periodo complessivo non superiore a 24 mesi nell’arco della vita lavorativa.
Durante l’assenza il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non percepisce la retribuzione e non può svolgere attività lavorativa.
La legge prevede inoltre che il congedo decorra solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata spettanti al lavoratore, retribuiti o meno.
Sono comunque fatte salve eventuali previsioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi o nella disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Copertura previdenziale: l’INPS ammette riscatto o prosecuzione volontaria
Uno degli aspetti più rilevanti chiariti dalla circolare riguarda la copertura previdenziale dei periodi di congedo.
Poiché tali periodi non sono utili né ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini pensionistici, l’INPS, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha riconosciuto al lavoratore la possibilità di scegliere tra:
- il riscatto del periodo di congedo;
- la prosecuzione volontaria della contribuzione.
L’Istituto ha adottato un’interpretazione estensiva della norma proprio per garantire la più ampia tutela previdenziale ai lavoratori interessati.
Quali periodi possono essere riscattati
La facoltà di riscatto riguarda esclusivamente i periodi di congedo fruiti a decorrere dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge. I periodi riscattabili non possono superare complessivamente il limite massimo di 24 mesi.
La circolare chiarisce inoltre che tale congedo costituisce una tutela autonoma e specifica e pertanto:
- non rientra nel limite massimo di due anni previsto per i congedi per gravi motivi familiari;
- non concorre al limite triennale previsto per il riscatto dei periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro.
Condizione essenziale per il riscatto è che il periodo sia totalmente privo di copertura contributiva obbligatoria, figurativa, volontaria o derivante da altri istituti di riscatto, anche presso altre forme di previdenza obbligatoria.
Domanda e documentazione
Per accedere al riscatto il lavoratore deve dimostrare l’effettiva fruizione del congedo mediante:
- provvedimento di concessione rilasciato dal datore di lavoro;
- documentazione equivalente;
- oppure, in assenza di tali documenti, dichiarazione del datore di lavoro accompagnata dalla documentazione sanitaria e da elementi idonei a comprovare l’effettiva assenza dal lavoro.
La facoltà di riscatto può essere esercitata anche da lavoratori cessati dal servizio e da soggetti già pensionati, nel rispetto delle regole previste dalla gestione previdenziale di appartenenza.
Le domande devono essere presentate telematicamente tramite il portale INPS, il Contact Center oppure attraverso patronati e intermediari abilitati.
Quanto costa il riscatto
L’onere viene determinato secondo le regole del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 184/1997, applicando l’aliquota contributiva vigente alla data della domanda alla retribuzione imponibile percepita nei dodici mesi meno remoti rispetto alla richiesta.
L’importo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo del soggetto che sostiene la spesa.
Effetti sulla pensione
L’INPS conferma che la contribuzione acquisita mediante riscatto è pienamente efficace ai fini pensionistici e consente sia il perfezionamento del diritto alla pensione sia la determinazione dell’importo della prestazione.
Impatti per le aziende
La circolare fornisce un quadro operativo utile anche per i datori di lavoro, chiamati a gestire una nuova forma di tutela particolarmente importante sotto il profilo sociale. In particolare, assume rilievo la corretta documentazione della concessione e della fruizione del congedo, necessaria per consentire al lavoratore di esercitare successivamente la facoltà di riscatto dei periodi privi di contribuzione.
La misura rappresenta un significativo rafforzamento delle tutele per i lavoratori affetti da patologie gravi, garantendo la conservazione del posto di lavoro e la possibilità di non pregiudicare la futura posizione previdenziale attraverso il riscatto o la prosecuzione volontaria della contribuzione.
Per ulteriori informazioni :
Per Firenze : v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
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