Decorrenza e validità dell’accordo
Con l’ipotesi di accordo del 9 aprile u.s., ASSOVETRO e le organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, hanno definito il rinnovo del CCNL per le aziende industriali del settore vetro, lampade e display. L’accordo, con validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, è però subordinato allo scioglimento della riserva entro il 15 maggio 2026.
Aumenti dei minimi tabellari
L’intesa prevede un incremento dei minimi tabellari pari a 195 euro per il livello D1, suddiviso in 5 tranche:
- 50 euro dal 1° gennaio 2026
- 15 euro dal 1° ottobre 2026
- 30 euro dal 1° gennaio 2027
- 25 euro dal 1° giugno 2027
- 75 euro dal 1° luglio 2028
Assovetro e le Organizzazioni sindacali hanno diffuso le nuove tabelle dei minimi contrattuali relativi ai diversi comparti:
- settori meccanizzati
- seconde lavorazioni del vetro e mosaico vitreo
- settori a soffio e lavorazioni non meccanizzate
- lampade e display
Anche tali tabelle restano subordinate allo scioglimento della riserva previsto entro il 15 maggio 2026.
Mansioni e valorizzazione della professionalità
Nei settori meccanizzati delle prime lavorazioni del vetro viene riconosciuta la posizione organizzativa superiore ai lavoratori che svolgano in modo sistematico e continuativo mansioni polifunzionali, riferite a più posizioni organizzative, anche di categorie diverse.
Il riconoscimento è subordinato a specifiche condizioni, tra cui:
- equivalenza di tempo nello svolgimento delle mansioni
- continuità dell’esercizio per almeno 6 mesi
- esclusione dei casi di mera sostituzione
Qualora la polifunzionalità non presenti equivalenza di tempo, ma generi maggiore produttività e accrescimento professionale, è previsto un confronto a livello aziendale tra impresa e RSU per individuare idonee forme di valorizzazione.
Le parti hanno inoltre concordato l’armonizzazione delle disposizioni sulle mansioni anche per i settori delle seconde lavorazioni, del vetro soffiato, delle lavorazioni manuali e semiautomatiche, nonché per lampade e display.
Ferie e permessi
Per i lavoratori che abbiano esaurito ROL ed ex festività, il CCNL consente la fruizione delle ferie maturate anche in gruppi di 4 ore, fino a un massimo di 4 giorni annui.
Sul fronte dei permessi, il rinnovo introduce importanti misure di welfare contrattuale:
- 2 giorni aggiuntivi di congedo di paternità obbligatorio, a decorrere dal 9 aprile 2026
- 10 ore annue di permesso retribuito, dal 1° gennaio 2026, per lavoratori affetti – o con figli minori affetti – da patologie oncologiche, croniche o invalidanti con invalidità pari o superiore al 74%
I permessi sono utilizzabili per visite mediche, esami e terapie e l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata tramite conguaglio contributivo.
Aspettative per patologie gravi
Lavoro a termine e attività stagionali
Dal 9 aprile 2026 viene ampliata la disciplina del contratto a tempo determinato. La durata può superare i 12 mesi, fino a un massimo di 36 mesi, anche tramite contratti assistiti, nei seguenti casi:
- progetti temporanei di modifica o modernizzazione degli impianti
- avvio di nuove attività, linee produttive o prodotti
- lavorazioni supplementari non continuative con specificità tecniche o qualitative
- oscillazioni dei volumi produttivi legate all’andamento dei mercati o alle richieste dei clienti
Ai fini dell’esenzione dai limiti quantitativi di legge, la fase di avvio di nuove attività è definita come l’avvio di nuove linee produttive per un periodo massimo di 24 mesi.
È confermata l’applicazione della contrattazione di secondo livello anche ai lavoratori a termine e in somministrazione.
Previdenza complementare
Per Firenze: e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it
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