CCNL Vetro Industria: ipotesi di accordo e nuovi minimi tabellari

da | Apr 22, 2026

Decorrenza e validità dell’accordo

Con l’ipotesi di accordo del 9 aprile u.s., ASSOVETRO e le organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, hanno definito il rinnovo del CCNL per le aziende industriali del settore vetro, lampade e display. L’accordo, con validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, è però subordinato allo scioglimento della riserva entro il 15 maggio 2026.

 

Aumenti dei minimi tabellari

L’intesa prevede un incremento dei minimi tabellari pari a 195 euro per il livello D1, suddiviso in 5 tranche:

  • 50 euro dal 1° gennaio 2026
  • 15 euro dal 1° ottobre 2026
  • 30 euro dal 1° gennaio 2027
  • 25 euro dal 1° giugno 2027
  • 75 euro dal 1° luglio 2028
Per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione, gli aumenti relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2026 saranno riconosciuti con la prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva. Tali importi non concorreranno al ricalcolo degli istituti già liquidati.

Assovetro e le Organizzazioni sindacali hanno diffuso le nuove tabelle dei minimi contrattuali relativi ai diversi comparti:

  • settori meccanizzati
  • seconde lavorazioni del vetro e mosaico vitreo
  • settori a soffio e lavorazioni non meccanizzate
  • lampade e display

Anche tali tabelle restano subordinate allo scioglimento della riserva previsto entro il 15 maggio 2026.

 

Mansioni e valorizzazione della professionalità

Nei settori meccanizzati delle prime lavorazioni del vetro viene riconosciuta la posizione organizzativa superiore ai lavoratori che svolgano in modo sistematico e continuativo mansioni polifunzionali, riferite a più posizioni organizzative, anche di categorie diverse.

Il riconoscimento è subordinato a specifiche condizioni, tra cui:

  • equivalenza di tempo nello svolgimento delle mansioni
  • continuità dell’esercizio per almeno 6 mesi
  • esclusione dei casi di mera sostituzione

Qualora la polifunzionalità non presenti equivalenza di tempo, ma generi maggiore produttività e accrescimento professionale, è previsto un confronto a livello aziendale tra impresa e RSU per individuare idonee forme di valorizzazione.

Le parti hanno inoltre concordato l’armonizzazione delle disposizioni sulle mansioni anche per i settori delle seconde lavorazioni, del vetro soffiato, delle lavorazioni manuali e semiautomatiche, nonché per lampade e display.

 

Ferie e permessi

Per i lavoratori che abbiano esaurito ROL ed ex festività, il CCNL consente la fruizione delle ferie maturate anche in gruppi di 4 ore, fino a un massimo di 4 giorni annui.

Sul fronte dei permessi, il rinnovo introduce importanti misure di welfare contrattuale:

  • 2 giorni aggiuntivi di congedo di paternità obbligatorio, a decorrere dal 9 aprile 2026
  • 10 ore annue di permesso retribuito, dal 1° gennaio 2026, per lavoratori affetti – o con figli minori affetti – da patologie oncologiche, croniche o invalidanti con invalidità pari o superiore al 74%

I permessi sono utilizzabili per visite mediche, esami e terapie e l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata tramite conguaglio contributivo.

 

 

Aspettative per patologie gravi

I dipendenti affetti da patologie oncologiche o da malattie croniche e invalidanti, anche rare, con invalidità almeno pari al 74%, possono richiedere un periodo di aspettativa fino a 24 mesi, continuativi o frazionati, in coerenza con la normativa vigente.

 

Lavoro a termine e attività stagionali

Dal 9 aprile 2026 viene ampliata la disciplina del contratto a tempo determinato. La durata può superare i 12 mesi, fino a un massimo di 36 mesi, anche tramite contratti assistiti, nei seguenti casi:

  • progetti temporanei di modifica o modernizzazione degli impianti
  • avvio di nuove attività, linee produttive o prodotti
  • lavorazioni supplementari non continuative con specificità tecniche o qualitative
  • oscillazioni dei volumi produttivi legate all’andamento dei mercati o alle richieste dei clienti

Ai fini dell’esenzione dai limiti quantitativi di legge, la fase di avvio di nuove attività è definita come l’avvio di nuove linee produttive per un periodo massimo di 24 mesi.

È confermata l’applicazione della contrattazione di secondo livello anche ai lavoratori a termine e in somministrazione.

Il CCNL individua come stagionali, oltre ai casi previsti dalla legge, anche le attività temporanee e ricorrenti connesse alle stagioni climatiche o alle stagionalità dei settori clienti, che comportano intensificazioni produttive in specifici periodi dell’anno.

Previdenza complementare

A partire dal 1° gennaio 2027, la contribuzione a carico delle aziende per ciascun lavoratore iscritto al Fondo Fonchim sarà incrementata dello 0,5%, rafforzando il sistema di previdenza complementare del settore.
Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare il Funzionario di riferimento:

 

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