Chiarimenti sul mantenimento dell’iscrizione a FASCHIM dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Le Parti firmatarie del CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL hanno concordato una modifica all’articolo 62, punto 8), del contratto collettivo sottoscritto il 15 aprile 2025. L’intervento ha l’obiettivo di chiarire le modalità di mantenimento dell’iscrizione a FASCHIM (Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa dedicato ai lavoratori dell’industria chimica e settori correlati), in caso di cessazione del rapporto di lavoro derivante da accordi aziendali.
La modifica all’articolo 62 del CCNL
L’aggiornamento del testo contrattuale riguarda la possibilità di mantenere l’iscrizione a FASCHIM anche successivamente all’interruzione del rapporto di lavoro.
In particolare, tale possibilità può essere prevista:
- nell’ambito di specifici accordi collettivi aziendali;
- attraverso accordi individuali di risoluzione del rapporto di lavoro.
La modifica amplia quindi la possibilità di garantire la continuità dell’iscrizione al fondo sanitario, chiarendo che gli accordi individuali possono produrre tale effetto anche senza assumere formalmente la natura di risoluzione consensuale del rapporto.
Le condizioni richieste per gli accordi individuali
Rimane fermo un requisito essenziale: gli accordi individuali devono essere stipulati in sede protetta e sottoscritti con l’assistenza della rappresentanza dei lavoratori appartenente alle medesime organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Tale previsione conferma la volontà delle Parti di garantire adeguate tutele ai lavoratori e la piena coerenza delle intese con il sistema delle relazioni industriali del settore.
Aggiornamento della versione ufficiale del CCNL
Le Parti firmatarie hanno inoltre stabilito che la versione digitale ufficiale del CCNL venga aggiornata con il nuovo testo dell’articolo 62, in modo da renderla pienamente coerente con le modifiche concordate.
Cosa cambia per aziende e lavoratori
La modifica interviene principalmente per eliminare dubbi interpretativi e confermare la volontà delle Parti sociali in materia di assistenza sanitaria integrativa.
Il chiarimento consente di:
- estendere la possibilità di mantenere l’iscrizione a FASCHIM anche tramite accordi individuali;
- garantire maggiore certezza applicativa alle imprese;
- assicurare continuità delle coperture sanitarie ai lavoratori interessati;
- uniformare il testo contrattuale all’interpretazione condivisa dalle organizzazioni firmatarie del CCNL
Per ulteriori approfondimenti di seguito i contatti dei funzionari di riferimento.
Per Firenze: e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it
per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it
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