Buoni pasto: regole di gestione, criticità operative e rischi sanzionatori

da | Set 29, 2026

Le aziende ricorrono sempre più frequentemente ai buoni pasto quale strumento di welfare e benefit aziendale. Tuttavia, la loro corretta gestione richiede particolare attenzione sotto il profilo contrattuale, fiscale e previdenziale.

Errori nell’attribuzione o nell’utilizzo dei ticket possono infatti determinare contestazioni da parte dei lavoratori e, nei casi più rilevanti, il recupero di imposte e contributi da parte degli organi ispettivi, con applicazione di interessi e sanzioni.

È opportuno ricordare che occorre sempre distinguere tre diversi aspetti:

  • il diritto del lavoratore a percepire il buono pasto;
  • le modalità di utilizzo del beneficio;
  • il trattamento fiscale e contributivo applicabile.

Di seguito si richiamano alcune delle situazioni più frequenti riscontrabili in azienda.

 Buoni pasto e lavoro agile

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile non comporta automaticamente né il riconoscimento né l’esclusione del diritto al buono pasto.

Occorre verificare preliminarmente la fonte che disciplina il beneficio (CCNL, accordo aziendale, regolamento interno, accordo individuale o altra disposizione applicabile). Sul piano fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di applicare il regime di favore previsto dall’art. 51 del TUIR anche ai buoni pasto riconosciuti ai lavoratori in smart working.

Indicazioni operative

Le aziende sono invitate a:

  • verificare le previsioni contrattuali applicabili;
  • disciplinare espressamente nelle policy aziendali la maturazione del ticket durante le giornate di lavoro agile;
  • uniformare le prassi aziendali alle disposizioni interne adottate.

Principali rischi

In presenza di un diritto già previsto da fonti vincolanti, l’esclusione dei ticket nelle giornate di smart working può dar luogo a rivendicazioni economiche dei lavoratori. Inoltre, l’errata applicazione del regime fiscale di favore può comportare recuperi contributivi e fiscali.

 Buoni pasto durante ferie e malattia

Non esiste una regola generale secondo cui qualsiasi assenza comporti necessariamente la perdita del buono pasto.

Anche in questo caso occorre verificare quanto previsto dal CCNL, dagli accordi aziendali o dal regolamento interno. Qualora la disciplina aziendale colleghi il beneficio alla presenza effettiva in servizio, il ticket non maturerà nelle giornate di ferie, malattia o altre assenze assimilate.

Indicazioni operative

Si raccomanda di:

  • verificare il corretto allineamento tra sistema presenze e piattaforma di gestione dei ticket;
  • disciplinare preventivamente le modalità di recupero di eventuali buoni attribuiti per errore;
  • effettuare controlli periodici sui flussi informatici.

Principali rischi

L’attribuzione sistematica di ticket in assenza dei presupposti previsti dalla disciplina aziendale può determinare il recupero dell’imponibile fiscale e contributivo, oltre a interessi e sanzioni.

 Lavoratori part-time senza pausa pranzo

La normativa sui buoni pasto consente l’utilizzo dei ticket anche da parte dei lavoratori a tempo parziale il cui orario non preveda una pausa per il pasto.

Pertanto, l’assenza della pausa pranzo non determina automaticamente l’imponibilità del beneficio né esclude di per sé il diritto al ticket, qualora questo sia previsto dalla disciplina applicabile.

Indicazioni operative

Le aziende dovrebbero:

  • verificare i criteri di attribuzione previsti dalla contrattazione o dalla regolamentazione interna;
  • evitare assoggettamenti fiscali e contributivi non dovuti;
  • garantire uniformità di trattamento rispetto alle regole adottate.

Principali rischi

Una non corretta qualificazione del beneficio può determinare recuperi fiscali e previdenziali, nonché contestazioni da parte dei lavoratori interessati.

Utilizzo improprio dei ticket da parte dei lavoratori

La normativa stabilisce che i buoni pasto sono:

  • personali;
  • non cedibili;
  • non commercializzabili;
  • non convertibili in denaro;
  • utilizzabili esclusivamente dal titolare;
  • cumulabili fino a un massimo di otto ticket per singolo utilizzo.

Indicazioni operative

Le aziende dovrebbero:

  • informare adeguatamente il personale sulle corrette modalità di utilizzo;
  • prevedere specifiche disposizioni nelle policy aziendali;
  • monitorare eventuali anomalie attraverso i sistemi messi a disposizione dai gestori dei ticket elettronici.

 Attribuzione dei buoni pasto solo a determinate categorie di dipendenti

La normativa non impone al datore di lavoro di riconoscere necessariamente il medesimo buono pasto a tutti i lavoratori.

Tuttavia, i criteri di attribuzione devono essere coerenti con la fonte che disciplina il beneficio e fondati su elementi oggettivi e verificabili.

Indicazioni operative

Qualora i buoni pasto siano introdotti unilateralmente dall’azienda, è consigliabile adottare una policy aziendale che individui chiaramente:

  • categorie di destinatari;
  • importi riconosciuti;
  • criteri di maturazione;
  • eventuali esclusioni giustificate da esigenze organizzative.

Principali rischi

L’esclusione di lavoratori aventi diritto in base a disposizioni contrattuali può generare richieste economiche per i ticket non riconosciuti. Particolare attenzione deve inoltre essere prestata affinché i criteri adottati non determinino trattamenti discriminatori.

Considerazioni conclusive

La corretta gestione dei buoni pasto richiede una preventiva verifica delle fonti regolatrici del beneficio e una chiara definizione delle regole aziendali applicabili.

Si suggerisce alle imprese associate di:

  • verificare la disciplina prevista dal CCNL applicato;
  • aggiornare eventuali accordi aziendali e regolamenti interni;
  • predisporre una specifica policy sui buoni pasto;
  • controllare periodicamente la corretta attribuzione dei ticket e il rispetto delle condizioni richieste dalla normativa fiscale e previdenziale.

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare i funzionari di riferimento:

Per Firenze: e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it ; s.rinaldo@confindustriatoscanacentroecosta.it v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it