Aziende energivore 2027: chiarimenti ARERA e CSEA sui soggetti ospitati, sui consumi elettrici agevolabili e sugli obblighi informativi.
Torniamo sul tema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, cosiddette aziende energivore.
La disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica introduce, per il 2027, un regime transitorio in materia di soggetti ospitati all’interno delle unità di consumo. Con la Delibera 344/2026/R/eel, successiva alla Delibera 256/2026/R/eel, ARERA ha sospeso per tale annualità i più stringenti adempimenti inizialmente previsti.
Resta tuttavia l’obbligo di fornire informazioni preventive sulla configurazione dell’unità di consumo. In fase di presentazione della dichiarazione energivori 2027 sul portale CSEA, le imprese devono quindi indicare la presenza di eventuali soggetti ospitati e di punti di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico, alimentati dallo stesso punto di prelievo (POD).
Dichiarazione energivori 2027: quali informazioni comunicare
In sede di compilazione della dichiarazione, l’impresa deve indicare:
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Presenza di soggetti ospitati: occorre dichiarare se il proprio POD alimenta soggetti terzi che prelevano energia elettrica per attività non funzionali al ciclo produttivo principale dell’impresa energivora.
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Punti di ricarica per veicoli elettrici aperti al pubblico: deve essere segnalata la presenza di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico, ai sensi del Regolamento UE 2023/1804, alimentate dallo stesso POD.
La raccolta di queste informazioni consente di acquisire elementi sulla configurazione dell’unità di consumo e sulla destinazione dell’energia elettrica prelevata.
Per l’annualità 2027, tuttavia, la compilazione delle relative caselle ha finalità informative e non determina automaticamente il riconoscimento o l’esclusione dall’agevolazione.
Soggetti ospitati: i chiarimenti ARERA sui contesti produttivi condivisi
Con il chiarimento del 23 settembre 2026, ARERA ha approfondito il trattamento dei contesti produttivi condivisi, nei quali più soggetti economici operano all’interno dello stesso spazio, registrato come un’unica unità di consumo.
In queste situazioni, l’energia elettrica è prelevata attraverso un unico contatore, identificato dal POD intestato all’impresa energivora che richiede l’agevolazione.
Il principio di riferimento è che il beneficio spetta esclusivamente per l’energia elettrica riconducibile all’attività produttiva dell’impresa beneficiaria. Non possono quindi essere automaticamente inclusi nell’agevolazione i consumi destinati a soggetti terzi che svolgono attività autonome e non funzionali al processo produttivo dell’impresa.
Particolare attenzione deve essere riservata alla presenza di eventuali «clienti nascosti», ossia soggetti autonomi che utilizzano energia elettrica per finalità proprie e che, in base alla normativa applicabile, dovrebbero disporre di un punto di prelievo indipendente.
Quando i consumi dei soggetti ospitati possono essere agevolabili
ARERA adotta un approccio inclusivo per le attività svolte materialmente da soggetti terzi all’interno dello stabilimento, quando questi operano per conto dell’impresa energivora o forniscono servizi funzionali alla sua attività.
In tali circostanze, i consumi possono essere ricondotti all’attività dell’impresa beneficiaria se l’energia viene utilizzata per finalità quali:
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Attività funzionali alla produzione, come la gestione e la manutenzione degli impianti industriali.
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Adempimenti normativi, tra cui la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti, il riscaldamento e il condizionamento dei luoghi di lavoro, i servizi di mensa obbligatoria e le attività prescritte dalle autorità pubbliche per finalità ambientali.
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Servizi per il benessere dei dipendenti, come l’alimentazione elettrica dei distributori automatici di snack e bevande.
La riconducibilità dei consumi all’attività produttiva deve essere valutata sulla base delle funzioni effettivamente svolte e del rapporto con il processo produttivo dell’impresa energivora.
Contratti tra soggetto ospitante e soggetti ospitati: criteri per la gestione dell’energia
Il chiarimento ARERA disciplina anche gli aspetti contrattuali ed economici relativi alla fornitura di energia tra il soggetto ospitante, titolare del POD, e i soggetti ospitati.
La messa a disposizione dell’energia è ammessa nell’ambito di un servizio integrato, regolato da un unico contratto di somministrazione degli spazi. In questo contesto, il corrispettivo pagato dal soggetto ospitato non deve essere direttamente commisurato ai chilowattora consumati.
È comunque possibile prevedere un’integrazione contrattuale per la ripartizione dei costi energetici sulla base delle misurazioni effettuate con contatori interni o sistemi equivalenti. Tale meccanismo deve rimanere nell’ambito dei rapporti privati tra le parti e non deve comportare, secondo la disciplina applicabile, l’obbligo di separare la rete o di costituire una nuova unità di consumo.
I chiarimenti CSEA: la verifica deve essere effettuata caso per caso
Nell’ambito della raccolta delle dichiarazioni energivori, CSEA ha precisato che l’appartenenza dei soggetti terzi alla stessa filiera produttiva o al medesimo gruppo societario non è sufficiente, di per sé, a ricondurre tutti i relativi consumi all’attività produttiva dell’impresa energivora.
Analogamente, la presenza di accordi contrattuali per la messa a disposizione di aree e servizi non consente di escludere automaticamente tali consumi dall’ambito della dichiarazione.
È pertanto necessario verificare concretamente:
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la natura delle attività svolte da ciascun soggetto terzo;
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l’effettiva integrazione o connessione funzionale con il processo produttivo dell’impresa energivora;
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l’eventuale svolgimento di attività per conto dell’impresa beneficiaria;
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la presenza di attività autonome, proprie del soggetto ospitato e non funzionali al ciclo produttivo.
La valutazione deve quindi basarsi sulle caratteristiche effettive delle attività e sull’utilizzo dell’energia elettrica, senza fare affidamento esclusivamente sui rapporti societari o sugli accordi contrattuali esistenti.
Unità di consumo: la configurazione non determina automaticamente l’ammissibilità dei consumi
CSEA ha inoltre chiarito che la possibilità di ricondurre più unità immobiliari a un’unica unità di consumo, secondo la regolazione vigente, riguarda la configurazione elettrica dell’unità stessa.
Tale circostanza non comporta automaticamente che i consumi di tutti i soggetti presenti nell’area siano riconducibili all’attività produttiva dell’impresa energivora.
La corretta individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell’agevolazione richiede quindi una valutazione distinta rispetto alla configurazione dell’unità di consumo.
Dichiarazione energivori 2027: cosa devono fare le imprese
Per l’annualità 2027, la raccolta da parte di CSEA delle informazioni relative ai soggetti ospitati è confermata, mentre la compilazione delle apposite caselle mantiene una funzione informativa e non determina, da sola, l’esito del riconoscimento dell’agevolazione.
Le imprese energivore sono pertanto chiamate a:
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verificare la presenza di soggetti terzi alimentati dal proprio POD;
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analizzare la natura delle attività svolte e il loro collegamento con il processo produttivo;
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distinguere i consumi funzionali all’attività aziendale da quelli destinati ad attività autonome;
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individuare eventuali punti di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico, alimentati dallo stesso POD;
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compilare correttamente la dichiarazione energivori 2027, fornendo le informazioni richieste.
Un’analisi preventiva della configurazione elettrica e delle attività svolte all’interno dello stabilimento consente di gestire correttamente gli obblighi dichiarativi e di disporre degli elementi necessari per valutare la riconducibilità dei consumi alle agevolazioni previste per le imprese energivore.


