SNAM ha comunicato alle aziende interessate che potranno cambiare retroattivamente i parametri di riferimento per far rideterminare a SNAM i livelli di servizio.
Contesto
Torniamo sul tema dei nuovi livelli di servizio del 2024 previsti dall’allegato A alla Deliberazione ARERA 512/2021/R/gas che per aziende allacciate direttamente a SNAM devo rispettare adeguando il il gruppo di misura ai KPI richiesti o cedendo lo stesso al TSO pena il pagamento delle sanzioni.
Novità
SNAM su indicazione di ARERA ha comunicato alle imprese interessate, che hanno ricevuto le sanzioni per il mancato adeguamento ai nuovi paramenti, che a partire dal 3 giugno 2025 e fino al 31 luglio 2025, sarà aperta una finestra temporale durante la quale sarà possibile
In riferimento alle fatture di sanzione inviate da SNAM per i corrispettivi economici derivanti dal mancato rispetto dei livelli di servizio del 2024 previsti dall’allegato A alla Deliberazione ARERA 512/2021/R/gas, la società su indicazione di ARERA ha comunicato alle imprese interessata che a partire dal 3 giugno 2025 e fino al 31 luglio 2025, sarà aperta una finestra temporale durante la quale sarà possibile:
- aggiornare/compilare i dati di anagrafica degli impianti di misura e inserire/modificare le attestazioni relative alle attività manutentive effettuate nel 2024 attraverso le funzionalità del Portale Impianti di misura;
- presentare ulteriori attestazioni di cause non imputabili al Titolare dell’Impianto relative all’anno 2024 via e-mail alla casella di posta cause512@snam.it attraverso il format e le modalità disponibili sul Sito Internet https://www.snam.it/it/i-nostri-business/trasporto/misura-del-gas.html “Attestazione delle cause di non conformità delle prestazioni soggette ai livelli di qualità del servizio di misura”.
Tra le attestazioni di cui sopra sono ricomprese anche le certificazioni di cui alla nota 15 della RMTG attestanti che l’impianto di misura è adeguato a misurare le portate minime tipiche delle stazioni di rifornimento di metano per autotrazione.
Per i soggetti che intenderanno avvalersi di quanto sopra, Snam procederà, ove necessario e una volta recepite le informazioni aggiornate, alla rideterminazione dei livelli di servizio effettivi e dei corrispettivi di metering applicati.
Resta inteso che le attività previste in caso di mancato pagamento/pagamento parziale, ivi compresa la determinazione degli interessi di ritardato pagamento, decorrono a partire dalla data di scadenza dei documenti di fatturazione emessi in esito al ricalcolo dei corrispettivi (anche nel caso non varino i livelli di servizio effettivi e i corrispettivi di metering).
Infine, Snam – su richiesta scritta del Titolare dell’Impianto interessato – si rende disponibile a valutare e sottoscrivere con lo stesso un piano di rientro degli importi dovuti, secondo modalità standard che saranno rese disponibili con adeguato anticipo sul Sito Internet https://www.snam.it/it/i-nostri-business/trasporto/misura-del-gas.html.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile scrivere attraverso il Portale Assistenza del Portale Impianti di Misura.