Sono state pubblicate due FAQ da parte del GSE per aggiornare le regole operative della misura dell’Energy Release 2.0
Contesto
Ritorniamo sul tema della misura dell’Energy Release 2.0 prevista dal Governo per promuovere la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile e rivolta alle aziende energivore.
Il GSE che ha stilato le Regole Operative del meccanismo ha aggiornato nel proprio sito web l’elenco delle FAQ per modificare le stesse Regole.
Novità
La misura si avvierà il 1° giugno e permetterà alle imprese energivore aderenti di ottenere per 3 anni una quota di energia elettrica pari a circa un terzo dei loro consumi ad un prezzo di 65 €/MWh.
Confindustria ha proseguito l’attività di supporto al MASE e al GSE per la definizione dei dettagli tecnici e operativi della misura Energy Release 2.0, con particolare riferimento agli aspetti contabili e fiscali, anche attraverso un lavoro congiunto con l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Siamo in attesa del parere definitivo dell’OIC, del quale daremo massima diffusione non appena disponibile.
Al momento sono state pubblicate le prime FAQ esplicative da parte del GSE in merito, le quali indicano che il cliente finale energivoro/aggregatore adempie le proprie obbligazioni realizzando la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili per una quantità complessiva di energia elettrica in grado di garantire, in valore nominale atteso, una produzione almeno pari all’energia oggetto di anticipazione.
Questo può adempiere alla propria obbligazione delegando ad un Soggetto Terzo la restituzione dell’energia elettrica anticipata attraverso la sottoscrizione di uno o più contratti di restituzione.
Nel caso il contratto di restituzione fosse sottoscritto da parte di un Soggetto Terzo non residuerebbero obblighi in capo al cliente finale energivoro/aggregatore nell’ambito del contratto di restituzione.
Ciò comporta per il Soggetto Terzo l’obbligo a esercire e manutenere l’impianto in continuità, secondo i migliori standard di diligenza e nel rispetto della normativa applicabile e dei titoli autorizzativi, ed alla regolazione dei differenziali di prezzo e del controvalore delle GO in relazione all’Energia da Restituire.
In caso di inadempienza del Soggetto Terzo che ha sottoscritto il contratto di restituzione non sussistono, in generale, ulteriori obblighi in capo al cliente finale energivoro/aggregatore che possano comportare la sospensione o la risoluzione del contratto di anticipazione, fermo restando l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al contratto di anticipazione.
Di seguito i link al sito del GSE dove è possibile consultare le FAQ sopra richiamate.