L’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in materia di tassazione di premi di risultato individuali e/o welfare aziendale.
Questione
In particolare, la Società interpellante chiede se la quota di retribuzione variabile correlata e quantificata in base al raggiungimento di obiettivi aziendali e/o collettivi, convertita dal dipendente in prestazioni di welfare, possa essere esclusa da imposizione.
L’Amministrazione precisa, innanzitutto, che i benefit, corrisposti ai dipendenti come parte di un sistema incentivante legato al raggiungimento di determinate performance, non danno diritto alle agevolazioni fiscali, in quanto non sono destinati a una “generalità” o a “categorie” di dipendenti come il premio di risultato collettivo.
Benefit collettivi
Infatti , la normativa prevede che i benefit devono essere destinati a una “generalità di dipendenti” o a “categorie di dipendenti” ben definite, ma non a un gruppo ristretto di lavoratori scelti individualmente. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora tali benefit siano rivolti soltanto a una ristretta fascia di dipendenti, questi non possono essere considerati come welfare aziendale esente da tassazione, concorrendo quindi alla formazione della base imponibile.
Nel caso in oggetto, le prestazioni di welfare che la società intende erogare fanno parte integrante di un sistema premiale incentivante che prevede l’erogazione di specifici premi al raggiungimento di determinati obiettivi, di carattere collettivo o individuale, convertibili, a scelta del dipendente, in alcune tipologie di benefit. La finalità di tale sistema appare chiaramente quella di incentivare la performance, più che la fidelizzazione del lavoratore dipendente all’azienda.
Conseguentemente, non si possono applicare le disposizioni che ne consentono la detassazione perché i benefici sono destinati solo a una parte limitata dei dipendenti, non alla totalità o a categorie generiche di lavoratori.
Generalità di lavoratori
L’espressione ”categorie di dipendenti” non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, eccetera), bensì a tutti i dipendenti di un certo ”tipo” o di un certo ”livello” o ”qualifica” (ad esempio tutti gli operai del turno di notte).
In sostanza, il sistema descritto dalla società non soddisfa i requisiti per beneficiare dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dal momento che i soggetti destinatari sono dipendenti ”individuati” dalla società per essere assoggettati a valutazione della performance che possono, a determinate condizioni, convertire parte del premio di risultato in welfare aziendale.
Le disposizioni agevolative, derogatorie del principio di onnicomprensività, non sono infatti estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, tra le quali non è compresa l’ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base ad una scelta dei soggetti interessati. Non è prevista, quindi, la possibilità di ridurre i redditi imponibili fino al loro completo abbattimento, in ragione della tipologia di retribuzione (in denaro o in natura) scelta dai soggetti interessati.
Pertanto, conclude l’Agenzia, la tassazione dei benefici concessi in cambio di premi di risultato deve seguire i normali criteri di tassazione relativi al reddito da lavoro dipendente.