INPS: chiarimenti sulla gestione del TFR nell’adesione automatica alla previdenza complementare

da | Lug 14, 2026

L’INPS, con il Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, ha fornito chiarimenti operativi in merito alla gestione del Trattamento di Fine Rapporto nell’ambito del nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare introdotto dalla Legge n. 199/2025, con particolare riferimento ai rapporti con il Fondo di Tesoreria INPS.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni riguardano i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, assunti dal 1° luglio 2026.

Il periodo di scelta del lavoratore

Entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore può:

  • confermare l’adesione automatica alla forma pensionistica individuata dalla normativa;
  • scegliere una diversa forma di previdenza complementare;
  • rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dall’art. 2120 c.c.

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro comunica l’adesione al fondo pensione e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo anche il TFR maturato dalla data di assunzione.

Gestione del TFR durante i primi 60 giorni

L’INPS chiarisce che, durante il periodo previsto per l’esercizio della scelta, la destinazione definitiva del TFR non è ancora determinata.

Pertanto, le quote di TFR maturate tra la data di assunzione e la scelta del lavoratore restano temporaneamente prive di imputazione definitiva, potendo essere successivamente destinate:

  • a una forma pensionistica complementare;
  • al regime ordinario del TFR di cui all’art. 2120 c.c.;
  • al Fondo di Tesoreria INPS, laddove ne ricorrano i presupposti dimensionali previsti dalla normativa.

Istruzioni operative per le aziende

L’INPS precisa che le quote maturate nel periodo intercorrente tra assunzione e scelta del lavoratore assumono, sotto il profilo contributivo, la natura di competenze arretrate.

Per la relativa regolarizzazione nel flusso Uniemens dovrà essere utilizzato il codice causale:

CF05 – “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Regolarizzazione senza sanzioni

La regolarizzazione delle quote arretrate può essere effettuata:

  • senza sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive;
  • entro il mese successivo al perfezionamento della scelta del lavoratore.

Qualora la denuncia e il versamento delle quote arretrate avvengano oltre tale termine, occorrerà utilizzare:

  • il codice CF02 per la regolarizzazione;
  • il codice CF11 per il versamento della relativa maggiorazione dovuta.

Conclusioni

Il Messaggio INPS conferma che, per i lavoratori di prima assunzione assunti dal 1° luglio 2026, il datore di lavoro dovrà attendere la scadenza del periodo di 60 giorni previsto per la scelta del lavoratore, provvedendo successivamente alla corretta imputazione delle quote di TFR maturate e alla loro regolarizzazione secondo le modalità indicate dall’Istituto.

Si invitano pertanto le aziende associate a verificare l’adeguatezza delle procedure amministrative e dei sistemi paghe per la gestione delle nuove modalità di conferimento del TFR.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti:

Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it

Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.