Accesso alla email del lavoratore licenziato: il Garante Privacy ribadisce che è una violazione

Feb 2, 2026

Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente ribadito un principio fondamentale:
accedere, leggere o inoltrare le email presenti nella casella di posta aziendale di un lavoratore dopo il licenziamento costituisce una violazione della privacy e della segretezza della corrispondenza.
La violazione ha portato a una sanzione di 40.000 euro nei confronti dell’azienda interessata.

Perché l’accesso è illecito

Il Garante ha ricordato che:

  • Il contenuto delle email, i dati di contatto e gli allegati rientrano nella corrispondenza privata.
  • Tale corrispondenza è tutelata dal GDPR, dal Codice Privacy e dalla Costituzione italiana.
  • Le tutele non cessano con la fine del rapporto di lavoro: la casella email aziendale può contenere comunicazioni anche personali.

 Il caso esaminato dal Garante

Il caso ha riguardato un amministratore delegato licenziato, al quale:

  • era stato negato l’accesso alla propria casella email, rimasta però attiva;
  • le email ricevute venivano inoltrate ad altri account aziendali per circa due mesi, superando il limite di 30 giorni previsto dalle policy interne dell’azienda.
  • erano state ignorate le richieste formali dell’ex dipendente di:
    • disattivare l’account,
    • attivare un inoltro verso un indirizzo personale,
    • impostare una risposta automatica con il nuovo recapito.
      Queste richieste erano state presentate correttamente ai sensi del GDPR.

Il Garante ha quindi ordinato:

  • il ripristino temporaneo dell’accesso all’account per l’ex lavoratore;
  • la successiva cancellazione della casella;
  • la conservazione dei soli dati necessari a eventuali tutele giudiziarie.

 Implicazioni per le aziende

La decisione conferma che:

Cosa è vietato

  • mantenere attiva la casella email di un ex dipendente senza adeguate misure;
  • accedere ai contenuti o inoltrarli automaticamente a terzi;
  • ignorare le richieste dell’interessato in merito al trattamento dei suoi dati personali.

Cosa è obbligatorio fare

Secondo il Garante, le aziende devono adottare procedure chiare, proporzionate e rispettose del GDPR, tra cui:

  1. Disattivazione tempestiva dell’account del dipendente cessato.
  2. Attivazione di una risposta automatica per un periodo limitato, con indicazione del nuovo recapito aziendale di riferimento.
  3. Eventuale inoltro automatico solo dei messaggi pertinenti all’attività aziendale, ma senza accesso ai contenuti e solo se previsto da una policy approvata e comunicata.
  4. Definizione di un periodo massimo (di norma non oltre 30 giorni) per la gestione transitoria della casella.
  5. Risposta tempestiva alle richieste ex GDPR da parte dell’ex lavoratore.

 Raccomandazioni operative per le imprese associate

Per evitare sanzioni e responsabilità:

  • Aggiornare le policy interne IT e privacy sulla gestione degli account aziendali.
  • Informare preventivamente i lavoratori sulle modalità di gestione della posta elettronica alla cessazione del rapporto.
  • Formalizzare una procedura che includa:
    • disattivazione programmata dell’account,
    • autoresponder standard,
    • gestione sicura dei messaggi in arrivo.
  • Coinvolgere DPO / ufficio privacy nella revisione dei processi.

Si allega il provvedimento del Garante

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni:

Per Firenze: s.rinaldo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: l.lorenzini@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it

 

 

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