Computo dei lavoratori ai fini dell’applicazione degli obblighi previsti per la trasparenza retributiva e parità di genere

da | Set 22, 2026

Il Decreto Legislativo n. 96/2026, attuativo della Direttiva (UE) 2023/970 in materia di trasparenza retributiva e parità salariale tra uomini e donne, collega alcuni dei nuovi adempimenti all’organico aziendale. Per tale motivo assume particolare rilevanza l’individuazione delle corrette modalità di computo dei lavoratori ai fini della verifica delle soglie dimensionali previste dalla normativa.

Le soglie occupazionali rilevanti

La disciplina introduce obblighi differenziati in funzione del numero dei dipendenti occupati.

In particolare, i datori di lavoro sono tenuti a rendere accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per la progressione economica. Tale obbligo non trova applicazione nei confronti delle aziende che occupano meno di 50 dipendenti.

Diritto di informazione dei lavoratori

Tutti i lavoratori possono richiedere informazioni sui livelli retributivi medi, distinti per sesso, relativi alle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. La richiesta può essere esercitata una sola volta all’anno. Per i datori di lavoro fino a 49 dipendenti, le modalità di comunicazione saranno disciplinate da specifici decreti ministeriali.

Comunicazioni sul divario retributivo di genere

Gli obblighi di comunicazione decorrono secondo le seguenti soglie dimensionali:

fino a 100 dipendenti: nessun obbligo di comunicazione;

da 100 a 149 dipendenti: primo adempimento entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni;

da 150 a 249 dipendenti: primo adempimento entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni;

250 dipendenti e oltre: primo adempimento entro il 7 giugno 2027 e successivamente con cadenza annuale.

Come effettuare il computo dei lavoratori

L’art. 6 del D.Lgs. n. 96/2026 richiama espressamente, per il computo dell’organico, le disposizioni contenute nell’art. 18 della Legge n. 300/1970 e negli articoli 9, 18, 27 e 47 del D.Lgs. n. 81/2015.

Lavoratori computabili integralmente

Rientrano integralmente nell’organico aziendale:

  • dirigenti;
  • lavoratori a tempo indeterminato;
  • lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettativa o altre cause di sospensione del rapporto (senza computare gli eventuali sostituti);
  • lavoratori a domicilio che svolgano la prestazione in modo continuativo;
  • soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato.

Lavoratori computabili pro quota

Devono essere conteggiati con criteri specifici:

lavoratori part-time, in proporzione all’orario svolto rispetto al tempo pieno;

lavoratori intermittenti, in proporzione all’orario effettivamente prestato nel semestre;

lavoratori a termine, sulla base del numero medio mensile impiegato negli ultimi due anni, considerando l’effettiva durata dei rapporti di lavoro.

Lavoratori esclusi dal computo

Non rientrano nell’organico:

apprendisti;

coniuge e parenti del datore di lavoro entro il secondo grado;

collaboratori coordinati e continuativi etero-organizzati;

lavoratori somministrati, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato

 Il momento del computo

La norma non individua espressamente la data alla quale effettuare il conteggio dell’organico.

In assenza di indicazioni ministeriali diverse, il computo dovrebbe essere effettuato al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto alla scadenza dell’obbligo normativo. Conseguentemente, ai fini del primo invio delle informazioni previsto per il 7 giugno 2027, il riferimento sarebbe l’organico risultante al 31 dicembre 2026.

Resta tuttavia auspicabile un chiarimento ministeriale che confermi definitivamente tale impostazione e che chiarisca se le modalità di computo richiamate dall’art. 6 debbano applicarsi all’intero impianto normativo o esclusivamente agli obblighi contemplati dal medesimo articolo.

Indicazioni operative per le aziende

Alla luce delle nuove disposizioni, si suggerisce alle imprese associate di:

  • verificare tempestivamente la consistenza dell’organico secondo i criteri normativi sopra richiamati;
  • monitorare l’eventuale superamento delle soglie dei 50, 100, 150 e 250 dipendenti;
  • predisporre un sistema di raccolta e aggiornamento dei dati retributivi e occupazionali;
  • valutare sin d’ora la conformità dei sistemi di classificazione professionale e di progressione economica ai principi di trasparenza introdotti dal D.Lgs. n. 96/2026

I funzionari dell’area lavoro  restano a disposizione  per qualsiasi ed ulteriore approfondimento sugli adempimenti previsti dalla nuova disciplina.

Per Firenze: e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it; s.rinaldo@confindustriatoscanacentroecosta.it;

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it