Welfare aziendale e rimborso delle spese scolastiche: opportunità e regole applicative

da | Set 17, 2026

L’avvio del nuovo anno scolastico rappresenta per molte famiglie un momento caratterizzato da significativi esborsi economici per istruzione, trasporto, mensa e attività integrative. In tale contesto, il welfare aziendale si conferma uno strumento particolarmente efficace per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e favorire la conciliazione tra vita privata e attività lavorativa.

La disciplina fiscale contenuta nell’art. 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR consente infatti alle imprese di riconoscere ai dipendenti, in regime di esenzione fiscale e contributiva, somme, prestazioni e servizi destinati all’educazione e all’istruzione dei familiari individuati dalla normativa.

Quali spese possono essere rimborsate

L’ampia formulazione data dal legislatore consente di ricomprendere tra le spese rimborsabili:

rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici e universitari, dall’asilo nido sino ai master post-laurea;

servizi di mensa scolastica;

servizi pre e post scuola;

centri estivi e invernali;

ludoteche;

servizi di scuolabus;

gite scolastiche e viaggi di istruzione;

testi scolastici e universitari;

dispositivi e strumenti informatici necessari per la didattica, quali PC o tablet;

materiale didattico e di cancelleria.

Tra le spese agevolabili rientrano inoltre gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale utilizzati dai familiari beneficiari, purché siano rispettate le specifiche condizioni previste dalla normativa fiscale.

Novità sul servizio di baby-sitting

Particolare interesse riveste il recente orientamento interpretativo che ha confermato la possibilità di ricomprendere nel welfare aziendale anche il servizio di baby-sitting, compreso il rimborso delle relative spese, senza che sia necessario un collegamento diretto con l’offerta formativa scolastica.

Si tratta di un chiarimento che amplia gli strumenti a disposizione delle imprese per supportare concretamente i lavoratori nelle esigenze di cura familiare e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

A chi possono essere riconosciuti i benefici

Per mantenere il regime di esenzione fiscale e contributiva, le misure di welfare devono essere destinate alla generalità dei dipendenti oppure a categorie omogenee di lavoratori. Non è invece possibile riconoscere il beneficio su base esclusivamente individuale o “ad personam”, pena la perdita dell’agevolazione.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026), il perimetro dei familiari beneficiari risulta ampliato. Le spese di istruzione possono oggi riguardare:

il coniuge; i figli; gli altri familiari individuati dall’art. 433 c.c.; anche se non conviventi e non fiscalmente a carico del dipendente.

Resta invece ferma, per gli abbonamenti al trasporto pubblico, la necessità che il familiare risulti fiscalmente a carico secondo le condizioni previste dalla normativa tributaria.

Come deve essere istituito il welfare aziendale

Per beneficiare del regime di favore, il piano di welfare deve essere disciplinato mediante:

  • contratto o accordo collettivo;
  • regolamento aziendale;
  • atto volontario del datore di lavoro.

Nel caso di welfare regolamentato da accordo o regolamento aziendale, l’impresa può inoltre beneficiare dell’integrale deducibilità del relativo costo ai fini IRES.

Modalità di rimborso e documentazione

Una delle peculiarità delle spese di istruzione consiste nella possibilità di procedere mediante rimborso diretto al dipendente.

Il lavoratore può:

sostenere direttamente la spesa;conservare la documentazione comprovante il costo;presentare la richiesta di rimborso all’azienda o alla piattaforma welfare;ottenere il rimborso secondo le modalità previste dal piano aziendale.

Ai fini del rimborso è necessario produrre fattura, ricevuta fiscale o documentazione equivalente, dalla quale risultino:

il soggetto che ha fruito del servizio; la tipologia della prestazione; l’importo sostenuto

Per alcune spese di modesta entità documentate mediante scontrino fiscale, come la cancelleria, è opportuno acquisire un’autocertificazione del lavoratore che attesti la destinazione della spesa e il familiare beneficiario.

Attenzione alla detrazione fiscale nel modello 730

Si ricorda che le spese scolastiche rimborsate tramite welfare aziendale non possono essere contemporaneamente portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il lavoratore dovrà pertanto evitare una duplicazione del beneficio fiscale.

Considerazioni conclusive

Le recenti evoluzioni normative e interpretative confermano la crescente centralità del welfare aziendale quale strumento di sostegno ai lavoratori e di attrazione e fidelizzazione del personale. Le imprese che non abbiano ancora introdotto un piano welfare o che intendano aggiornarne i contenuti possono valutare l’inserimento delle spese scolastiche e dei servizi collegati, sfruttando un istituto che unisce vantaggi fiscali, efficienza organizzativa e sostegno concreto alle famiglie dei dipendenti.

Per ulteriori informazioni contattare i funzionari di riferimento:

Per Firenze:

s.rinaldo@confindustriatoscanacentroecosta.it; e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it ; v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it

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