Si informano le aziende associate che è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che disciplina il nuovo esonero contributivo destinato alle imprese in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro conforme alla prassi UNI/PdR 192:2026.
La misura dà attuazione all’articolo 6 del D.L. n. 62/2026, convertito dalla Legge n. 112/2026, con l’obiettivo di incentivare l’adozione di politiche aziendali strutturate a sostegno della genitorialità, della gestione dei carichi di cura e, più in generale, dell’equilibrio tra vita professionale e vita familiare.
La certificazione richiesta
L’accesso all’agevolazione è subordinato al conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati.
La prassi individua specifici indicatori di performance (KPI) finalizzati a misurare e valorizzare le politiche aziendali a favore:
- della maternità e della paternità;
- della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- del sostegno ai carichi di cura familiari;
- del benessere organizzativo e familiare dei lavoratori.
La certificazione ha validità pari a 36 mesi.
Misura dell’esonero
Il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1% della contribuzione dovuta, entro il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.
L’agevolazione:
- è fruita mensilmente mediante riduzione della contribuzione datoriale;
- spetta per le mensilità in cui la certificazione risulta valida;
- è riconoscibile comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
A titolo esemplificativo, un’azienda che versi contributi previdenziali datoriali per 90.000 euro mensili potrebbe beneficiare di un esonero pari a 900 euro al mese, corrispondenti a 10.800 euro annui.
Presentazione della domanda
Il conseguimento della certificazione non determina l’automatico riconoscimento dello sgravio. Le imprese interessate dovranno presentare un’apposita domanda telematica all’INPS secondo modalità e termini che saranno definiti con successivo messaggio o circolare dell’Istituto.
L’istanza potrà essere presentata:
- dal legale rappresentante;
- da un soggetto delegato;
- dagli intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente.
Particolare rilievo assume la prima finestra utile successiva al conseguimento della certificazione: la tempestiva presentazione della domanda consentirà, in presenza dei requisiti richiesti, il riconoscimento del beneficio per l’intero periodo di validità della certificazione, fermo restando il limite del 31 dicembre 2028.
Dati da indicare nell’istanza
Nella domanda il datore di lavoro dovrà dichiarare:
- i dati identificativi dell’impresa;
- la retribuzione media mensile globale stimata;
- l’aliquota contributiva datoriale media stimata;
- la forza aziendale media prevista;
- gli estremi della certificazione;
- l’organismo certificatore che ha rilasciato il certificato;
- la data di rilascio della certificazione.
Dovrà inoltre essere attestata l’assenza di provvedimenti che comportino la sospensione dei benefici contributivi.
Risorse disponibili e possibile riduzione del beneficio
La misura è finanziata con uno stanziamento pari a:
- 7 milioni di euro per il 2026;
- 12 milioni di euro per il 2027;
- 12 milioni di euro per il 2028.
Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti rispetto alle domande ammissibili, il decreto prevede una riduzione proporzionale dell’esonero riconoscibile alle imprese richiedenti.
Condizioni per la fruizione
L’accesso e il mantenimento del beneficio restano subordinati:
- al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 (regolarità contributiva e rispetto della normativa lavoristica);
- all’osservanza della disciplina europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Le aziende saranno soggette ai controlli da parte dell’INPS, anche tramite incrocio delle informazioni con le altre amministrazioni coinvolte.
In caso di revoca o rinuncia alla certificazione, l’impresa dovrà darne immediata comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia.
Quadro riepilogativo
| Aspetto | Disciplina | |
| Beneficiari | Aziende certificate per la conciliazione vita-lavoro | |
| Certificazione | UNI/PdR 192:2026 | |
| Validità | 36 mesi | |
| Esonero | Contributi previdenziali datoriali | |
| Misura massima | 1% | |
| Limite annuo | € 50.000 | |
| Fruizione | Mensile | |
| Domanda | Telematica all’INPS | |
| Durata massima | Fino al 31 dicembre 2028 | |
| Risorse | € 7 mln (2026), € 12 mln (2027), € 12 mln (2028) |
Considerazioni finali
La nuova misura rappresenta un interessante incentivo economico per le imprese che intendano investire in politiche organizzative orientate alla valorizzazione della genitorialità e al miglior equilibrio tra esigenze personali e lavorative. In attesa delle istruzioni operative dell’INPS, le aziende interessate possono già valutare l’opportunità di avviare il percorso di certificazione e verificare la conformità dei propri sistemi di gestione ai requisiti previsti dalla UNI/PdR 192:2026.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare i funzionari di riferimento: .
Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscancentroecosta.it
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