Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il decreto del 3 agosto 2026, in allegato, che dispone l’aggiornamento dell’importo del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5 della Legge n. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio delle persone con disabilità.
Premessa
Come noto, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, ottengono o autocertificano l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità sono tenuti al versamento di un contributo esonerativo per ciascun lavoratore non occupato.
L’articolo 5, comma 6, della Legge n. 68/1999 prevede l’adeguamento periodico dell’importo del contributo mediante decreto ministeriale.
Nuovo importo del contributo esonerativo
Con il nuovo provvedimento ministeriale, l’importo del contributo esonerativo viene elevato da euro 39,21 a euro 44,32 per ciascun giorno lavorativo e per ogni lavoratore con disabilità non occupato.
L’incremento è stato determinato sulla base dell’aggiornamento della retribuzione media giornaliera lorda del settore privato rilevata dall’ISTAT, pari a euro 110,79, applicando il criterio già utilizzato nei precedenti adeguamenti e corrispondente al 40% della citata retribuzione media giornaliera.
Decorrenza
Il nuovo importo si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2026 continuerà a trovare applicazione l’importo attualmente vigente pari a euro 39,21 giornalieri.
Effetti sulle sanzioni
Il decreto dispone inoltre l’adeguamento automatico della sanzione prevista dall’articolo 15, comma 4, della Legge n. 68/1999 per i casi di mancata copertura della quota di riserva.
La sanzione amministrativa resta pari a cinque volte il contributo esonerativo per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non assunto. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2027 la misura giornaliera della sanzione sarà determinata sulla base del nuovo importo di euro 44,32.
Rimangono invece invariati i limiti della maggiorazione applicabile in caso di omissione totale o parziale del versamento del contributo esonerativo, confermati tra il 5% e il 24% annuo della somma dovuta.
Considerazioni operative
Le aziende interessate da provvedimenti di esonero parziale o che usufruiscono dell’esonero autocertificato per attività con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille sono invitate a:
- verificare l’impatto economico dell’incremento del contributo esonerativo sui costi aziendali;
- aggiornare, ove necessario, le previsioni di budget per l’anno 2027;
- monitorare il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sul collocamento mirato, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 68/1999
Per ulteriori informazioni contattare i funzionari di riferimenti:
Per Firenze : v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustraitoscanacentroecosta.it
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