INPS: NASpI e dimissioni per giusta causa in caso di violenza

L’INPS, con il Messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito al riconoscimento delle dimissioni per giusta causa ai fini dell’accesso alla NASpI nei casi in cui lavoratrici e lavoratori siano vittime di violenza o atti persecutori tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

L’intervento amplia il quadro interpretativo della disciplina vigente, riconoscendo che determinate situazioni di violenza, anche estranee all’ambiente lavorativo, possono integrare una causa idonea a giustificare il recesso e a garantire l’accesso all’indennità di disoccupazione.

 

Il quadro normativo di riferimento

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che la NASpI spetti nei casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, includendo espressamente tra le ipotesi tutelate anche le dimissioni per giusta causa.

La disciplina della giusta causa trova il proprio fondamento nell’articolo 2119 del Codice Civile, secondo cui il rapporto può essere risolto quando si verifica una causa tale da non consentirne la prosecuzione, neppure in via temporanea.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 269/2002, ha precisato che, in presenza di una situazione che renda impossibile la continuazione del rapporto, la disoccupazione deve essere considerata involontaria anche quando il recesso sia formalmente esercitato dal lavoratore, qualora la causa sia riconducibile al comportamento di altri soggetti.

 

Il concetto di giusta causa secondo la giurisprudenza

Nel tempo, la giurisprudenza ha interpretato la nozione di giusta causa come una clausola elastica, suscettibile di adattarsi a situazioni concrete particolarmente gravi.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la giusta causa può derivare:

  • da un grave inadempimento;
  • da circostanze che compromettano irrimediabilmente il vincolo fiduciario;
  • da situazioni oggettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Particolarmente rilevante è la sentenza della Corte di Cassazione n. 11051/2015, che ha riconosciuto come l’impossibilità di proseguire il rapporto possa derivare anche da sopravvenute condizioni di salute del lavoratore, indipendentemente da responsabilità del datore di lavoro o di terzi.

 

Violenza e atti persecutori: quando possono costituire giusta causa

L’INPS ha affrontato recentemente casi di lavoratrici vittime di atti persecutori che si sono viste costrette a interrompere il rapporto di lavoro per tutelare la propria sicurezza e incolumità personale.

A seguito del confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato chiarito che atti persecutori e forme di violenza di genere possono integrare, in linea di principio, una situazione di oggettiva impossibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro e quindi configurare una dimissione per giusta causa.

Il principio si applica anche quando le condotte violente provengano da soggetti estranei all’ambiente professionale.

 

Le condizioni per il riconoscimento della NASpI

La mera esistenza di episodi di violenza o molestie non è però sufficiente per ottenere il riconoscimento della NASpI.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e recepite dall’INPS, è necessario che siano presenti elementi chiari, oggettivi e documentati che dimostrino:

1. L’impatto sullo stato psicofisico della vittima

Le violenze o gli atti persecutori devono incidere in modo significativo sull’equilibrio psicofisico della lavoratrice o del lavoratore, fino a rendere impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa.

2. Il collegamento con lo svolgimento dell’attività lavorativa

Deve emergere una connessione concreta tra le violenze subite e le modalità ordinarie di svolgimento del lavoro.

A titolo esemplificativo, l’INPS richiama le situazioni in cui la vittima subisca molestie o atti persecutori durante il tragitto abituale tra l’abitazione e il luogo di lavoro, rendendo impossibile raggiungere la sede lavorativa in condizioni di sicurezza.

 

Dimissioni necessitate e tutela della persona

Quando la prosecuzione dell’attività lavorativa espone la persona a rischi per la propria incolumità, le dimissioni non possono essere considerate una scelta libera e volontaria.

In tali circostanze, il recesso costituisce una decisione necessitata dalla tutela della salute e della sicurezza personale e può quindi integrare una dimissione per giusta causa determinata dal comportamento di un terzo.

Il principio è coerente con l’orientamento della Corte Costituzionale secondo cui lo stato di disoccupazione deve essere considerato involontario quando derivante da fattori esterni che impediscono concretamente la prosecuzione del rapporto di lavoro.

 

Le indicazioni operative dell’INPS

Per l’accesso alla NASpI nelle ipotesi di violenza o atti persecutori, la valutazione dovrà essere effettuata caso per caso, verificando la presenza di elementi oggettivi e adeguatamente documentati.

Sarà quindi essenziale dimostrare:

  • la gravità delle condotte subite;
  • l’impatto concreto sulla possibilità di svolgere l’attività lavorativa;
  • il collegamento funzionale tra la situazione di violenza e il rapporto di lavoro;
  • la necessità delle dimissioni quale unica soluzione per la tutela dell’incolumità personale.

Con il Messaggio n. 2540/2026, l’INPS conferma dunque un’interpretazione orientata alla massima tutela delle vittime di violenza, riconoscendo che, in presenza di circostanze documentate che rendano impossibile la prosecuzione del lavoro, le dimissioni possono assumere carattere di involontarietà e consentire l’accesso all’indennità NASpI.

 

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