Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le FAQ pubblicate sul Portale della previdenza complementare, fornendo importanti chiarimenti sull’impatto prodotto sulla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) da due fattispecie che possono verificarsi durante il corso del rapporto di lavoro, ossia:
- acquisizione di una nuova qualifica da parte del lavoratore (es. passaggio alla categoria dirigenziale);
- perdita dei requisiti di iscrizione al fondo pensione negoziale a seguito del cambio di CCNL applicato in azienda.
Passaggio alla categoria legale dirigenziale
Nelle FAQ si fa esplicito riferimento al caso di un dipendente già iscritto a un fondo pensione negoziale con conferimento del TFR che, senza soluzione di continuità, viene nominato dirigente.
In tale fattispecie, se il CCNL applicabile ai dirigenti individua un diverso fondo pensione di categoria, il Ministero chiarisce che opera il meccanismo di adesione automatica al nuovo fondo collettivo anche in assenza di una nuova assunzione.
Il lavoratore può comunque rinunciare all’adesione automatica esprimendo una scelta esplicita a favore di una forma pensionistica di suo gradimento alla quale destinare il TFR maturando; tale scelta deve essere esercitata entro il termine di 60 giorni dal passaggio alla categoria dirigenziale.
Il meccanismo di adesione automatica non opera se il lavoratore richiede il riscatto integrale della posizione individuale maturata presso il precedente fondo pensione. In questo caso il TFR maturando resta accantonato presso il datore di lavoro, oppure confluisce al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende tenute al relativo versamento, a meno che il lavoratore manifesti una diversa scelta esplicita a favore di un’altra forma di previdenza complementare.
Cambio di CCNL applicato in azienda
Lo stesso meccanismo visto sopra si applica anche nell’ipotesi di cambio del CCNL applicato in azienda, ovviamente se e nella misura in cui ciò comporti la perdita dei requisiti di iscrizione al precedente fondo pensione negoziale e l’individuazione di un diverso fondo collettivo di riferimento.
Dalle FAQ sopra menzionate emergono importanti indicazioni per i datori di lavoro i quali, in caso di modifica dell’inquadramento o del CCNL applicato, devono verificare la posizione pensionistica ed, eventualmente, reiterare gli obblighi informativi a proprio carico nei confronti del lavoratore il quale potrà rendere una nuova dichiarazione entro il termine di 60 giorni, decorso il quale scatterà il meccanismo di adesione automatica per perdita dei requisiti di iscrizione.
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