Distacco di personale in assenza dell’interesse del distaccante – novità introdotte dal D.L. n. 62/2026

da | Lug 9, 2026

Alla luce delle recenti novità normative introdotte dal D.L. n. 62/2026, convertito in Legge n. 112/2026 si fornisce un aggiornamento in merito all’istituto del distacco di personale. Tali  novità  hanno previsto – in via sperimentale – specifiche ipotesi di distacco anche in assenza dell’interesse del distaccante.

 Disciplina ordinaria del distacco

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, il distacco è lecito solo se ricorrono congiuntamente:

  • l’interesse concreto del distaccante;
  • la temporaneità;
  • la permanenza del rapporto di lavoro in capo al distaccante.

L’interesse costituisce, quindi, il requisito fondamentale dell’istituto e deve essere effettivo, specifico e verificabile.

In alcune situazioni (es. gruppi di impresa o contratti di rete), l’interesse è presunto, ma resta una presunzione relativa e contestabile in sede ispettiva.

 Rischi in assenza di interesse (disciplina previgente)

In via generale, la mancanza dell’interesse comporta:

  • qualificazione del rapporto come somministrazione illecita di manodopera;
  • applicazione di sanzioni anche di natura penale (rafforzate da interventi normativi recenti);
  • possibile costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.

Novità: distacco senza interesse (art. 16-quater D.L. 62/2026)

Dal 28 giugno 2026 è stata introdotta, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2029, la possibilità di ricorrere al distacco anche senza interesse del distaccante, ma solo in presenza di specifiche condizioni.

 Condizione essenziale

Il distacco deve essere attuato tramite accordo sindacale.

 Ipotesi ammesse

Il distacco “senza interesse” è consentito nei seguenti casi:

  1. a) Salvaguardia occupazionale e continuità produttiva
  • evitare licenziamenti;
  • gestire situazioni di crisi aziendale anche in imprese sotto i limiti dimensionali della L. 223/1991.
  1. b) Conservazione delle competenze professionali
  • riduzione o sospensione temporanea dell’attività;
  • ristrutturazioni aziendali;
  • eventi straordinari (es. calamità).
  1. c) Alternativa agli ammortizzatori sociali
  • possibilità di utilizzo in luogo di strumenti come CIGO o FIS;
  • novità rilevante rispetto al precedente orientamento ministeriale contrario. d) Situazioni di esubero di personale
  • gestione di eccedenze occupazionali.

Caratteristiche operative

  • Il lavoratore resta formalmente dipendente del distaccante;
  • è ammesso il distacco anche tra aziende di settori diversi e con CCNL differenti;
  • devono essere rispettate le mansioni e il trattamento complessivo.

Criticità e aspetti da monitorare

  • necessità di verifica rigorosa dell’accordo sindacale;
  • attenzione a fenomeni distorsivi (es. imprese inserite in reti solo per fornire manodopera);
  • rischio ispettivo elevato in caso di utilizzo non conforme.

Si segnala inoltre che la norma non è ancora pienamente operativa, essendo atteso un Decreto Ministeriale attuativo.

Raccomandazioni operative per le aziende

Si invitano le imprese associate a:

  • utilizzare il distacco “senza interesse” solo nelle ipotesi tipizzate;
  • predisporre un accordo sindacale puntuale e ben motivato;
  • documentare la finalità (occupazionale, produttiva, organizzativa);
  • monitorare nel tempo la temporaneità dell’istituto;
  • valutare attentamente alternative (ammortizzatori sociali o riorganizzazione interna).

Considerazioni conclusive

La nuova disciplina amplia in modo significativo la flessibilità gestionale delle imprese, soprattutto in contesti di crisi o riorganizzazione, ma introduce al contempo:

  • vincoli procedurali stringenti (accordo sindacale);
  • un quadro sanzionatorio severo in caso di utilizzo improprio.

Si tratta, pertanto, di uno strumento da utilizzare con particolare cautela e supporto tecnico.

Per ulteriori informazioni/chiarimenti si prega di contattare i funzionari di riferimento:

Per Firenze:e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it; s.rinaldo@confindustriatoscanacentroecosta.it; v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it

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