Somministrazione di lavoro: novità sulla durata massima

da | Lug 1, 2026

Con la legge di conversione del Decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026 convertito nella Legge n. 112/2026), il legislatore è intervenuto in modo significativo sulla disciplina della somministrazione di lavoro, modificando in particolare le regole relative alla durata massima complessiva dei rapporti a termine e delle missioni

Le novità incidono direttamente sulle modalità di computo dei limiti temporali e introducono una disciplina distinta tra lavoratori somministrati a tempo determinato e a tempo indeterminato.

 Conferma del limite ordinario dei 24 mesi

Resta confermato che, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva (e con esclusione delle attività stagionali), la durata complessiva dei rapporti a termine tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore non può superare 24 mesi.

Ai fini del raggiungimento di tale limite devono essere considerati:

  • i contratti a tempo determinato stipulati direttamente con il lavoratore;
  • i periodi di missione presso lo stesso utilizzatore svolti da lavoratori assunti a tempo determinato dall’Agenzia per il lavoro.

Modifica rilevante: esclusione delle missioni di lavoratori “stabili” dal limite dei 24 mesi

Una delle novità principali riguarda il computo del limite dei 24 mesi: infatti non rilevano più, ai fini del raggiungimento del limite massimo:

  • i periodi di missione svolti da lavoratori assunti dall’Agenzia con contratto a tempo indeterminato.

Conseguentemente il limite dei 24 mesi va verificato solo considerando:

    • contratti a termine diretti;
    • missioni di lavoratori somministrati a loro volta con contratto a termine.

 Introduzione di un nuovo limite: 36 mesi per lavoratori somministrati a tempo indeterminato

La legge introduce un nuovo comma (art. 19, comma 2-bis, D.Lgs. 81/2015), prevedendo una disciplina autonoma per i lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato.

In particolare:

  • il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia può essere inviato in missione a termine presso lo stesso utilizzatore;
  • per mansioni di pari livello e categoria legale;
  • per una durata complessiva massima di 36 mesi, anche non continuativi.

Caratteristiche del nuovo limite

  • Autonomo e aggiuntivo rispetto al limite dei 24 mesi;
  • applicabile solo alle missioni di lavoratori a tempo indeterminato;
  • derogabile dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.

Decorrenza del nuovo limite dei 36 mesi

Il nuovo limite decorre dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della legge di conversione e non tiene conto dei periodi di missione già svolti prima di tale data.  Pertanto: il conteggio dei 36 mesi parte ex novo dal 28 giugno 2026.

 Effetti sul regime della trasformazione

Resta fermo il fatto che il superamento del limite dei 24 mesi (o di quello previsto dalla contrattazione collettiva) comporta la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato.

 Altre indicazioni di contesto (richiamo sintetico)

La normativa recente ha inoltre:

  • ampliato le ipotesi di utilizzo della somministrazione;
  • previsto, per talune categorie (ad es. disoccupati da lungo periodo o lavoratori svantaggiati), la non necessità di causale anche oltre i 12 mesi
  • mantenuto i limiti quantitativi (20% per lo staff leasing e 30% complessivo con il tempo determinato), salvo deroghe della contrattazione collettiva.

 Indicazioni operative per le aziende

Alla luce delle novità, si invitano pertanto  le aziende a:

Verifica dei limiti temporali, distinguere attentamente tra lavoratori somministrati a termine e lavoratori somministrati a tempo indeterminato.

 Monitoraggio separato delle durate

  • tenere due contatori distinti:
    • 24 mesi (rapporti a termine + missioni di lavoratori a termine);
    • 36 mesi (missioni di lavoratori a tempo indeterminato).

Conclusioni

La riforma introduce una maggiore flessibilità per l’utilizzo della somministrazione a tempo indeterminato, separando nettamente i regimi di durata e consentendo una gestione più dinamica delle missioni.

Tuttavia, aumenta la complessità operativa, richiedendo un attento monitoraggio dei limiti e delle diverse fattispecie contrattuali.

 

Per ulteriori informazioni contattare i funzionari di riferimento:

Per Firenze: e.masi@confindsutriatoscanacentroecosta.it  s.rinaldo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it

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