Comunicazioni aziendali ai lavoratori durante vertenze sindacali – limiti e liceità

da | Giu 30, 2026

Il Tribunale di Bologna con la sentenza del 4 giugno 2026, – Sezione Lavoro – ha affrontato un tema di particolare rilevanza per le relazioni industriali: la legittimità delle comunicazioni dirette del datore di lavoro ai dipendenti durante una vertenza sindacale, nell’ambito di un giudizio ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

La controversia, promossa dalle organizzazioni sindacali nei confronti della società, verteva sulla presunta antisindacalità di alcuni comunicati aziendali rivolti direttamente ai lavoratori.

 Esito della controversia

Il Tribunale di Bologna ha rigettato integralmente il ricorso sindacale, escluso la sussistenza di condotta antisindacale, riconosciuto la legittimità del comportamento datoriale nonché disposto una parziale compensazione delle spese.

 Principi di diritto affermati

La sentenza riveste particolare interesse in quanto chiarisce alcuni principi chiave in materia di relazioni sindacali. Il Tribunale afferma espressamente che non esiste alcun divieto per il datore di lavoro di comunicare direttamente con i lavoratori tale facoltà non è riservata in via esclusiva alle organizzazioni sindacali.

Pertanto ne deriva che l’azienda può informare direttamente i dipendenti sull’andamento delle trattative, esprimere la propria posizione nonché illustrare proposte e iniziative.

Libertà di espressione e diritto all’informazione

La comunicazione datoriale è ritenuta funzionale a garantire ai lavoratori piena conoscenza delle posizioni contrapposte e consentire una formazione consapevole del proprio orientamento

Ovviamente la liceità delle comunicazioni è subordinata al rispetto di principio di correttezza e buona fede e del divieto di diffondere informazioni false, screditare il sindacato ed ostacolare il confronto sindacale

Il giudice sottolinea che il limite non è la comunicazione in sé, ma il contenuto e le modalità.

L’elemento di forte interesse che emerge dalla sentenza in esame  è la critica all’operato sindacale che non integra automaticamente condotta antisindacale, se espressa con toni corretti e senza finalità denigratorie

Il Tribunale chiarisce che l’obbligo di neutralità non implica silenzio aziendale, l’azienda può prendere posizione, purché in forma rispettosa e senza alterare il confronto.

Nel caso esaminato non è stata provata ne alterazione delle trattative ne la limitazione dell’attività sindacale o l’incidenza sulla partecipazione allo sciopero.

Pertanto alla luce della pronuncia, si suggeriscono alle aziende  le seguenti linee guida operative:

 Comportamenti consentiti

Le aziende possono:

  • comunicare direttamente con i lavoratori anche durante vertenze sindacali
  • fornire aggiornamenti sulle trattative
  • esprimere valutazioni e posizioni aziendali
  • rispondere a comunicati sindacali

Comportamenti a rischio

Da evitare:

  • comunicazioni contenenti informazioni non veritiere o incomplete
  • messaggi che possano apparire denigratori o delegittimanti
  • iniziative idonee a:
    • aggirare la rappresentanza sindacale
    • influenzare indebitamente lo sciopero
  • pressioni dirette sui lavoratori

Per ridurre il rischio contenzioso:

  • utilizzare un linguaggio neutro e istituzionale
  • verificare sempre la veridicità delle informazioni diffuse
  • evitare personalizzazioni o attacchi
  • mantenere coerenza con il tavolo negoziale
  • coinvolgere, ove possibile, la funzione HR/legale nella validazione dei comunicati

Impatti per la contrattazione aziendale

La sentenza:

  • rafforza il ruolo della comunicazione diretta azienda–lavoratori
  • conferma una visione non esclusiva della rappresentanza sindacale sul piano informativo
  • valorizza il confronto dialettico corretto come elemento fisiologico delle relazioni industriali

Tali principi risultano particolarmente rilevanti nelle trattative di secondo livello (premio di risultato, contratti integrativi, riorganizzazioni).

 Conclusioni

La pronuncia in esame:

  • delimita in modo chiaro il concetto di condotta antisindacale
  • offre alle aziende un margine di comunicazione più ampio, purché esercitato correttamente
  • richiama l’attenzione sull’importanza di contenuti e modalità dei messaggi aziendali

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si prega di contattare i funzionari dell’area sindacale

Per Firenze: s.rinaldo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it

Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it

Allegati

Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.