L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, ha chiarito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione dei premi di risultato) e della loro eventuale conversione in welfare aziendale.
Di seguito forniamo una sintesi operativa.
Tassazione agevolata: nuove condizioni 2026-2027
Per i premi di risultato e le somme legate agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, si applicano:
- Aliquota imposta sostitutiva: 1% (in luogo delle aliquote precedenti)
- Limite massimo agevolabile: 5.000 euro lordi annui
Si tratta di un’importante riduzione della tassazione e di un aumento del massimale rispetto al passato.
Possibilità di conversione in welfare
Rimane confermata la possibilità per il lavoratore di:
- scegliere di convertire, in tutto o in parte, il premio in beni e servizi welfare (art. 51 TUIR);
- beneficiare della totale non imponibilità fiscale e contributiva per i benefit, nei limiti previsti dalla normativa.
Questa facoltà è alternativa alla tassazione sostitutiva
Chiarimento fondamentale della Risoluzione
Il punto centrale della Risoluzione riguarda il nuovo massimale di 5.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
Il nuovo limite di 5.000 euro si applica anche in caso di conversione del premio in welfare.
In altre parole:
- il lavoratore può scegliere la conversione;
- l’intero importo convertibile beneficia del nuovo massimale più elevato.
Questo vale perché la norma sulla conversione (comma 184) è strettamente collegata al regime dei premi (comma 182).
Condizioni da rispettare
Restano ferme le regole già note:
- i premi devono essere legati a incrementi misurabili di:
- produttività
- redditività
- qualità
- efficienza
- innovazione
- devono essere previsti da contrattazione collettiva;
- il welfare deve rientrare nei limiti e nelle tipologie previste dall’art. 51 TUIR.
Implicazioni operative per le aziende
Le aziende, per gli anni 2026-2027, possono:
- applicare imposta sostitutiva all’1% fino a 5.000 euro;
- offrire ai dipendenti piani di welfare più ampi e fiscalmente efficienti;
- gestire la conversione dei premi con maggiore flessibilità, grazie al nuovo massimale.
In sintesi
- Tassazione ridotta: 1%
- Massimale aumentato: 5.000 euro
- Conversione in welfare: sempre possibile
- Nuovo chiarimento: il limite di 5.000 euro vale anche per il welfare
Per ulteriori informazioni contattare i funzionari di riferimento:
Per Firenze: v.rovai@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Livorno: e.bartolo@confindustriatoscanacentroecosta.it
Per Massa Carrara: a.biso@confindustriatoscanacentroecosta.it
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